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giovedì 21 giugno 2018

Nascita: Il Travaglio giuridico:


a) si chiarisce innanzitutto che la nozione di "attestazione di nascita" è del tutto diversa da quella di "dichiarazione di nascita" e che i relativi documenti devono restare distinti perché hanno funzioni autonome e radicalmente separate;

b) l'attestazione di nascita, in particolare, deve essere rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo e deve riguardare il fatto fisiologico dell'avvenuto parto di un bambino (o di più, se si tratta di parto plurimo) da una certa donna;

c) tale attestazione, che va compilata sia nel caso della filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa solo come partoriente ma non ancora come madre. La suddetta puerpera, nell'ipotesi di filiazione naturale, acquisterà la qualità giuridica di madre solo se, avendo superato il sedicesimo anno di età, effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita e se consentirà con atto pubblico ad essere in essa nominata. 

Nella filiazione legittima è invece sufficiente a tal fine che la partoriente venga indicata nella dichiarazione di nascita come coniuge del padre del bambino nato in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 231 e seguenti del codice civile. In ogni caso va confermato che le generalità della donna che ha partorito devono essere riportate nell'attestato sanitario, rappresentando la relativa indicazione un imprescindibile dato di verità reale che serve a provare, sotto l'aspetto clinico e in vista della successiva registrazione della nascita, che è nato e da chi è nato un bambino. Così come alla predetta funzione di prova era destinato il certificato di assistenza al parto ora soppresso;

d) nell'attestato di nascita non va invece indicato il nome del neonato, né come cognome e né come prenome. Infatti all'atto della nascita non vi è ancora una attribuzione giuridica di paternità e di maternità del nato e conseguentemente di un nome. Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita;

e) gli altri dati che devono essere inseriti nell'attestato di nascita, in quanto "richiesti dai registri di nascita", sono in realtà quelli occorrenti per la formazione dell'atto di nascita (art. 71, commi 1 e 2 - escluso il nome - del vigente ordinamento dello stato civile emanato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238);

f) nell'attestato in questione deve essere quindi indicato, oltre alle generalità della donna che ha partorito e del sanitario o dei sanitari che hanno assistito e che hanno constatato il parto, il comune, la casa (intesa come ospedale, casa di cura o altro), il giorno e l'ora della nascita, e il sesso del bambino. Se il parto è plurimo verrà anche indicato l'ordine in cui le nascite sono seguite. Nessun altro dato potrà esservi contenuto;

g) l'attestato, nell'ipotesi in cui la nascita è avvenuta in un ospedale o in una casa di cura, verrà consegnato al direttore sanitario. Negli altri casi verrà consegnato all'ufficiale dello stato civile;

h) si chiarisce ulteriormente che il direttore sanitario curerà la conservazione dell'originale negli atti di ufficio. E ne trasmetterà copia all'ufficiale dello stato civile in allegato alla dichiarazione di nascita, se questa viene resa presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita, oppure ne trasmetterà copia all'ufficiale dello stato civile a richiesta di quest'ultimo e nei casi in cui la dichiarazione di nascita viene resa presso il comune di nascita o presso quello di residenza dei genitori o di uno di essi;

i) la copia per l'ufficiale di stato civile può anche essere consegnata in busta chiusa, trattandosi di atto contenente dati personali, al genitore che intende dichiarare lui stesso la nascita in comune. Si sottolinea che tale documento può essere utilizzato esclusivamente come allegato alla dichiarazione di nascita;

j) l'attestato di nascita in questione non è sostituibile con altro documento. Esso, pur essendo un allegato della dichiarazione di nascita, non è accessibile ai privati diversi dai genitori; è accessibile per questi ultimi solo per la dichiarazione di cui al punto i) della presente circolare. Infatti l'evento della nascita acquista rilevanza giuridica, agli effetti dello stato civile, solo con la registrazione della dichiarazione della nascita. I terzi che vi abbiano interesse ne possono venire a conoscenza attraverso la via obbligata del rilascio di un estratto dell'atto di nascita o di un certificato di nascita.

I signori procuratori generali, cui la presente nota è diretta, sono pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali dello stato civile di ciascun circondario.

Le altre autorità in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate.

Si richiama, in particolare, l'attenzione degli assessorati regionali alla sanità affinché, attraverso le aziende sanitarie locali, ne venga operata una capillare diffusione tra tutte le strutture sanitarie pubbliche e private esistenti sul territorio come centri di nascita.

Link: https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/6.pdf

Alessandro

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