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venerdì 15 dicembre 2017

Vaccini Obbligatori: La difesa Vincente



"La scuola è aperta a tutti": recita l'articolo 34 della Costituzione repubblicana italiana. Le telecomandate autorità italiane in un solo colpo hanno calpestato la stessa Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione di Oviedo sulla libertà terapeutica e perfino alcune norme dello Stato italiano sempre in vigore, come ad esempio la legge 176 del 1991. Ma c'è di più.

«La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami»: è quanto stabilisce l’articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 355 del 26 gennaio 1999, mai abrogato e valido a tutti gli effetti di legge. Siamo in grado di far rispettare i nostri diritti e tutelare i nostri figli da pericolose ingerenze dello Stato tricolore manipolato dalle multinazionali che fabbricano e vendono pericolosi vaccini corrompendo le istituzioni?

L'esclusione o l'ammissione con riserva del minore, alla luce degli interventi normativi più recenti (decreto legge 7 giugno 2017 numero 73 e legge di conversione 31 luglio 2017 numero 119), sono assolutamente illegittime. A far luce e a chiarire definitivamente la disputa che coinvolge le eterodirette autorità italiane e i genitori di bambini non vaccinati, nel 1999 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica numero 355.  Inizialmente la normativa sembrò applicabile solo alla scuola dell'obbligo, e non anche alla materna e ad ogni altra struttura idonea ad ospitare minori in forma "aggregativa".

In realtà alla luce dei dettami costituzionali e delle convenzioni internazionali (ratificate dall’Italia), coloro che respingono un minore o ne condizionano l'ammissibilità presso una qualsiasi struttura, esercitano senza dubbio alcuno un abuso.

Il D.P.R. 355/99 può essere esteso anche agli asili nido e alle comunità infantili dal momento che una differenziazione di applicazione/tutela porterebbe in sé dei chiari profili di evidente incostituzionalità (articoli 2, 3 e 32 Cost.) nella parte in cui consentirebbe delle discriminazioni in base all'età anagrafica dei soggetti portatori di interessi. Infatti l'articolo 3 della Costituzione italiana non regola il principio di uguaglianza da un punto di vista meramente formale e statico, ma anche e soprattutto su un versante sostanziale, nella parte in cui stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Tale fondamentale principio costituzionale (la Costituzione è una norma di rango superiore a cui le leggi ordinarie devono sottostare a pena di nullità) non può quindi non   applicarsi in una circostanza così importante come quella della frequenza di   comunità aggregative che favoriscono lo sviluppo della persona umana, nella fattispecie dei bambini, ancora più bisognosi di protezione dalle aggressioni esterne. E’ ben nota la positiva importanza che strutture quali gli asili nido e le scuole materne possono avere sulla maturazione psichica, emotiva e fisica del bambino, che ha così la possibilità di scoprire, conoscere, confrontarsi. Riteniamo dunque che non abbia ragione di persistere una discriminazione nell'accesso a questi servizi che penalizzi i bimbi i cui genitori hanno fatto scelte diverse in materia di tutela della salute. 

Dato che si permette la frequenza scolastica ai bambini di età superiore ai 6 anni, evidentemente valutando la bassissima incidenza del rischio di contrarre le malattie per le quali ci si vaccina, non ha senso mantenere il divieto per i bambini al di sotto di quell'età. Che senso può avere il mantenimento di una mostruosa contraddizione di tale entità?

Nel panorama interpretativo viene quindi a far luce appunto, una dimenticata Circolare del Ministero della Salute, numero 6 datata 20 Aprile 2000: essa  regola il trattamento degli Ospiti dei Soggiorni Vacanza. Questi ultimi sono a tutti gli effetti delle comunità infantili non facenti parte del novero delle scuole dell'obbligo.

Tale circolare non menziona alcun obbligo vaccinale ma indica generalmente di redigere una scheda (a cura del pediatra o del medico di medicina generale) che documenti «l’assenza di malattie contagiose, nonché l’eventuale suscettibilità alle stesse, sulla base di mancata immunizzazione naturale o indotta da vaccinazioni». Nella stessa si afferma anche che «in caso di mancata presentazione delle certificazioni   attestanti l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, della dichiarazione sostitutiva o della attestazione di esonero sulla base delle motivazioni contenute nella Circolare n. 9 del 1991, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355». Alla luce di quanto evidenziato appare quindi indiscutibile che la mancata vaccinazione non potrà mai essere invocata da qualsivoglia autorità, come causa di esclusione del minore interessato da alcun gruppo di aggregazione sociale, dalla scuola dell'obbligo alle comunità infantili di ogni genere. 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn


Continua qui: http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/12/vaccinazioni-obbligatorie-la-difesa.html#more

Alessandro

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