Legge 11 agosto 2003, n. 228 “MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE”
pubblicata nella n. 195 del 23 agosto 2003
ART. 1.
1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 600. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto....
Fonte: https://www.facebook.com/groups/125461061397442/?hc_ref=ARQpLdECN5BDOMknSbF8di3DTyOFmhLavxQ6C-1-3N15DMXlXQJclRZVCqzhYId7Ovc
Alessandro
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