Abbiamo l'opportunità di scrivere la più bella storia mai raccontata: la nostra: vogliamo farlo noi, o lasciarlo fare agli altri? A noi la scelta. A noi la scelta....
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mercoledì 26 luglio 2017
Non fare quello che dice la polizia è reato?
Chi non collabora con la polizia comportandosi in modo passivo e non obbedendo agli ordini dell’agente non commette resistenza a pubblico ufficiale.
A non tutti sono inclini a obbedire agli ordini, anche quando si tratta di un agente della polizia o di un carabiniere. Tuttavia non rispettare il comando di un pubblico ufficiale potrebbe costituire un illecito: ma cosa rischia chi deliberatamente, e in segno di protesta, non collabora con la polizia?
La sentenza di ieri della Cassazione [1], con cui è stato assolto un uomo per essersi sdraiato davanti alle ruote della propria auto al fine di impedirne il sequestro alla polizia, riapre la questione sui confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il concetto sottolineato dalla Suprema Corte è chiaro e ribadisce quelli che sono i tradizionali termini della questione: ad essere punibile è solo chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale. È necessario cioè che ci sia una condotta attiva e violenta [2]. La semplice resistenza passiva non integra, invece, resistenza a pubblico ufficiale. Risultato: non fare quello che dice la polizia non è reato. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire i confini tra il lecito e l’illecito.
Quando scatta la resistenza a pubblico ufficiale
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale tutela l’interesse al regolare funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione oltre alla libertà morale e all’incolumità fisica dell’individuo. In particolare il codice penale [2] punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che gli prestano assistenza. Elemento caratterizzante tale fattispecie è che la condotta deve essere posta in essere mentre il funzionario compie l’atto d’ufficio (contestualità). Fare resistenza con un semplice comportamento passivo di non collaborazione non integra, invece, né la violenza né la minaccia necessari per far scattare il reato in commento.
Non è punibile chi commette il fatto quando lo stesso è stato determinato dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio o dal pubblico impiegato che con atti arbitrari ha ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.
Per poter parlare di resistenza a pubblico ufficiale è necessario, quanto all’uso della violenza, che il soggetto agente manifesti la propria volontà di opporsi al pubblico ufficiale mediante atti positivi, che realizzino un contegno violento onde impedire a quest’ultimo il compimento di un atto del proprio ufficio.
Quando non collaborare con la polizia non è reato
Non c’è reato di resistenza a pubblico ufficiale quando il cittadino pone in essere una resistenza passiva. È il caso di chi, accorgendosi dell’arrivo della polizia per un controllo, scappi da un’altra parte (si pensi all’ambulante che, alla vista degli agenti, raccolga la sua roba da terra e vada via a gambe levate); o a chi, intravedendo con l’auto un posto di blocco e avendo lasciato la patente a casa, faccia inversione di marcia. Rientra ancora nella resistenza passiva il comportamento di chi non agevola le operazioni di controllo della polizia e non obbedisca ai comandi dell’agente come, ad esempio, quello di spalancare il cofano dell’auto, di alzare le braccia verso l’alto per consentire la perquisizione, quello di chi si rifiuta di sbottonarsi la giacca o di chi non voglia aprire le valigie per un normale controllo.
Al contrario, secondo la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale scatta nei confronti di chi, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si sia dato alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l’inseguimento, abbia posto in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (ad esempio eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso al semaforo, guida a zig-zag).
Il reato invece non sussiste in tutte quelle circostanze in cui siano inesistenti elementi che rendono evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità [3] (come nel caso del soggetto che si sia esclusivamente limitato a fuggire a piedi, senza porre in essere condotte pericolose per i pubblici ufficiali o per altre persone). Non commette resistenza a pubblico ufficiale neanche chi, durante un controllo della polizia stradale per violazioni al codice della strada, mette in atto una protesta pacifica sdraiandosi per terra per evitare agli agenti di avvicinarsi al veicolo e di procedere al sequestro.
note
[1] Cass. sent. n. 36754/17 del 24.07.2017.
[2] Art. 337 cod. pen.
[3] Cass. sent. n. 35448/2003.
Link: https://www.laleggepertutti.it/169289_non-fare-quello-che-dice-la-polizia-e-reato
Alessandro
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