" Art. 11.
Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni..."
Fonte: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore#titolo1
Interessante notare che la legge, e' del 1941 in pratica, fuori legge.
Libertà
Salve, Alessandro! I documenti che sono stati emessi dallo stato al nome scelto e tramandato collegato alla nascita del mio corpo, dai genitori, impossibile essere proprietà dello stato, in uno stato di coscienza di me stessa, conoscenza dell'ESSERE che SONO. I documenti essendo collegati al corpo in quale ri_siedo, SONO UNICA VOCE di RAPPRESENTANZA. Sono in coscienza del fatto che nessuno può parlare a mio nome, previo l'esplicito mio consenso, volto all'utilità del "mio" ESSERE.
RispondiEliminaSono nella legge naturale e divina, e comprendo il sistema di norme di legge volto a regolare l'inconsapevolezza dell'ESSERE in ESSERE.
Qui si parla di documenti e NOMI LEGALI e mai di essere, quello e' un'altro paio di maniche, il NOME LEGALE che ti piaccia o meno e' di PROPRIETà ALTRUI
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