Articolo 3:
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (cpp 273, 385, 530)...."
Articolo 4:
"Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato...."
Ora Una chicca, come sappiamo la dicitura "La legge non ammette ignoranze" e' senza codifica ufficiale, ma se leggiamo L'Art5, troviamo qualcosa di simile:
Articolo 5
"Ignoranza della legge penale (1)
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (47)......"
A parte il fatto che, ancora una volta il soggetto e' indefinito, dato il pronome "Nessuno", qui, si sposta dalla Legge al Nessuno l'ignoranza, il che e' tutta un'altra cosa. Ora la chicca, sempre dallo stesso articolo:
"...(1) La Corte Cost. ? sent. 24/3/1988, n. 364 ? ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile»...."
Leggiamo ancora Bene: "la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». Ciò significa che il soggetto può considerarsi colpevole solo ove la conoscenza della norma penale fosse possibile, ovviamente fermo restando il generale principio di solidarietà sancito nell'art. 2 Cost. Che pone a carico di ciascun consociato un dovere strumentale di informazione e conoscenza della legge penale."
Cosa? CONSOCIATO??
Libertà
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