<"SONO CAPACI DI STARE IN GIUDIZIO LE PERSONE CHE HANNO IL LIBERO ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE VI SI FANNO VALERE."
"Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità."
"Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. "> ( Ora andate a dire che siete il legale rappresentante... )
"Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli art. 36 e seguenti del codice civile. "
<Art. 86. Difesa personale della parte.
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice
adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore>
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice
adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore>
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 13 settembre 2007, n. 19162 in Altalex Massimario
Carissimo Alex è sempre un piacere disquisire con te, tra l'altro partecipai ad un tuo convegno a Modena. Consideri sempre valida la 'mossa' di dichiararsi in un caso giudiziario come Mario della famiglia Rossi (o dinastia o casato come meglio si preferisce)? Ci sono casi pubblici verificatisi in Italia? Ho un paio di registrazioni audio, ma avrei apprezzato più dei video. buon lavoro.
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