Dispositivo dell'art. 383 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo (Artt. 379-391)
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona (1) è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti ilcorpo del reato [253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della consegna e ne rilascia copia.
Note (1) Si tratta di qualsiasi persona, non essendo infatti tale arresto limitato alla persona offesa.
In Pace ed Onore
Libertà
Nessun commento:
Posta un commento