AVVERTENZE

Ogni Assunzione e Presunzione alle Mie parole e' solo Mio. Il mio unico intento e' quello di Comunicare in pace ed onore. Ogni altra interpretazione a quanto qui espresso, e' puramente personale e mai rispecchia le mie pacifiche volontà. Il linguaggio usato e' quello di senso comune, ovvero il volgare. Chiunque usa le qui presenti informazioni, lo fa' sotto la sua totale ed illimitata responsabilità. In nessuno modo e forma l'autore promuove comportamenti che possano mettere a repentaglio la pace, la sicurezza, la salute e la vita.

mercoledì 29 ottobre 2014

Le Multe, imposte ed altro si pagano?

Salve Fratello Caro

E' si che si pagano, solo sei sei un CITTADINO, ed ancora giochi con con il NOME LEGALE. Ma vediamo un po' meglio la cosa.

Ora, come sappiamo tutta la pubblica amministrazione e lo stesso stato, sono società private. Essendo tali, niente contratto tra le parti, niente pagamento.

Andando avanti, e levando ogni assunzione o presunzione dalle parole, leggiamo bene:

Ammenda (d. pen.)
Si tratta di una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione [Civilmente obbligato per la pena pecuniaria].
Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro né superiore a 1.032 euro. Essa è elevabile a 2.065 euro in caso di concorso di più circostanze aggravanti (art. 66 c.p.). Inoltre, nella determinazione dell'ammontare dell'(—), il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., delle condizioni economiche del reo e può aumentarla fino al triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, in considerazione delle condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bisc.p.).


Frase magica: "Consiste nel pagamento (ma chi?) allo Stato (esiste un essere vivente chiamato stato?)


Civilmente obbligato per la pena pecuniaria (d. pen.; d. proc. pen.)
È il soggetto obbligato a pagare una somma di denaro pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, nell'ipotesi che il condannato sia insolvibile. La fattispecie sostanziale è prevista dagli artt. 196 e 197 c.p.; essa concerne le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul colpevole, sempre che si tratti di violazioni che esse siano tenute a far osservare.

Concerne, altresì, le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazione degli obblighi inerenti a tali qualità, ovvero commessi nell'interesse dell'ente.

Come è noto, il condannato economicamente insolvibile resta assoggettato a conversione di pena, ai sensi dell'art. 136 c.p., a meno che la pena pecuniaria non venga corrisposta dal (—).
Si verte in tema di una particolare forma di responsabilità civile, in cui la pretesa non è quella di risarcimento danni (come per il rapporto tra parte civile e responsabile civile ed imputato), ma di versamento di una somma equivalente, nella sua entità, alla sanzione.


La natura punitiva, sia pure civilmente, dell'obbligazione in esame comporta che essa non possa essere applicata nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Il (—) non ha interesse ad intervenire nel processo, perché, se non chiamato, non potrà mai essere assoggettato al pagamento in questione. L'interesse a citarlo nel processo fa capo al P.M. (quale organo della pretesa punitiva) ed all'imputato (per ottenere, nell'ipotesi di condanna e di propria insolvenza, il pagamento della pena pecuniaria e quindi l'esonero proprio dalla conversione della pena insoluta). I termini, iniziale e finale, della citazione sono quelli consueti dell'inizio dell'azione penale e dell'apertura del dibattimento (art. 89 c.p.p.).

Frasi Magiche: "È il soggetto obbligato (chi e'? chi lo determina??)", "Concerne, altresì, le persone giuridiche (Nessun Nome Legale, nessun gioco).

Vi rendete conto che questi danno per Assunto e Presunto l'esistenza della pubblica amministrazione e Stato? Hanno un Corpo una Mente ed una Anima??

Alcuni riferimenti QUI, QUI, QUI

In Pace ed Onore
colui che è

4 commenti:

  1. Sempre grazie Sandro per le tue spiegazioni

    RispondiElimina
  2. Ciao, anche a me fa piacere sapere questre cose, ma alla fine, cosa e come si risponde?

    RispondiElimina
  3. Buon giorno, sono Paolo grazie per il lavoro che fai!
    Premetto che mi sto interessando solo da poco a questo mondo della Sovranità individuale e mi interessa molto perché se sono arrivato qui vuol dire che non è un caso.
    Vorrei chiederti cosa posso fare per evitare di pagare delle violazioni della Polizia e finanza che ho preso causa il mio supporto ai ristoratori e che ho ricevuto in due diversi ristoranti e giorni dalle 18 in poi quando dovevano rimanere chiusi, in periodo Covid.
    Purtroppo essendo contratti tu dici che non bisogna firmarli; in effetti non li ho firmati al momento, li ho solo ritirati in posta ed ho firmato però per ritirarle.Per queste tre però non ho fatto nulla neanche ricorso perché non potevo uacire causa febbre ed ho perso il mese(?)di tempo per fare qualcosa.
    Ti chiedo posso fare ancora qualcosa? HO sentito parlare di Rigetto, ma vale ancora? LAsciando passare il mese ho dato il mio consenso?
    Un'altra domanda: da che data si intende parta il mese per rigettare una multa/violazione? questo, considerato l'avviso di giacenza: dalla notifica in posta che porta il tibro del giorno di mia presa visione/ritiro? O vi è una data dell'avviso?

    RispondiElimina