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lunedì 27 ottobre 2014

Da Giancarlo.

Salve Fratello Caro

Ancora da Giancarlo.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n. 253
 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

Art. 2.Momento del giuramento e relativa formula
1.    I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cuiall'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione inservizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondola formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica (forma di governo di uno Stato), di
 osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, diadempiere ai doveri del mio ufficio nell'interessedell'Amministrazione per il pubblico bene".2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenzadall'impiego.3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.


Tutti i Pubblici Ufficiali e gli incaricati dei Pubblici Servizi Italiani sono illegittimi.
Il giuramento è la più alta espressione dell’onore e della volontà dell’individuo di ottemperare agli impegni solenni presi nei riguardi di un altro individuo. Se il giuramento è prestato nei riguardi di un ente, di un ufficio, di un governo, ecc. è nullo, perché un individuo non può dialogare con una entità fittizia e intangibile, ma solo alla pari con un altro individuo. 

Pertanto, ogni giuramento prestato ad una qualsiasi entità giuridica non ha alcun valore e l’incarico relativo è invalido. Detto questo possiamo affermare che tutte le Forze di Polizia italiane sono illegittime perché il giuramento è mancante della necessaria fondatezza. Un giuramento, per essere valido, deve essere fatto nei confronti del Popolo, cosa che, puntualmente, non avviene mai!


In Pace ed Onore
colui che è

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