-
Diritto
Il
termine viene adoperato per indicare due diversi concetti:
— il
(—) oggettivo,
cioè il complesso di regole che disciplinano la vita di una
collettività e, in questo senso, (—)è sinonimo di ordinamento
giuridico;
il (—) oggettivo viene usualmente distinto in (—) pubblico
e
in (—) privato:
il primo è rivolto a disciplinare la formazione,
l'organizzazione e
l'attività
dello Stato e
degli enti
pubblici nonché
i loro rapporti
con i privati allorché
essi siano in posizione di superiorità
derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica
autorità;
il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti
tra
soggetti in posizione di parità,
e quindi sia i rapporti tra privati che quelli tra privati e P.A.,
nei casi in cui quest'ultima non riveste una posizione di supremazia;
—
il
(—) soggettivo,
cioè il potere
di agire a
tutela di un proprio interesse
riconosciuto
al soggetto dall'ordinamento giuridico [anche
Diritti
soggettivi].
Il
diritto può essere semplicisticamente definito come il complesso
delle norme di legge e consuetudini che ordinano la vita di una
collettività in un determinato momento storico.
-
Legge (d. cost.)
Il
termine (—) designa sia la norma
giuridica
che
la fonte
di produzione della
norma stessa [Fonti
del diritto]
e ricorre sia nei testi legislativi che nella stessa Costituzione:
— come
sinonimo di diritto (per indicare qualunque fonte normativa e
qualunque norma giuridica positiva);
—per
indicare tutte le fonti
del diritto,
ad esempio nelle disposizioni preliminari al codice civile,
intitolate appuntodisposizioni sulla legge in generale;
— per
indicare talune fonti specifiche del diritto, tra cui la (—)
ordinaria.
-
Istituto giuiridco
Il
concetto di istituto
giuridico,
nel diritto,
indica il complesso di norme
che
regolano una medesima fattispecie.
Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la
fattispecie sia quelle che ricollegano al verificarsi della
fattispecie una certa disciplina. L'istituto giuridico può quindi
essere definito come sintesi di fattispecie e disciplina.
Tra
gli innumerevoli esempi di istituto giuridico si possono citare la
famiglia,
la proprietà,
la successione
a causa di morte,
il matrimonio,
la responsabilità
civile,
l'espropriazione
per pubblica utilità,
la società
commerciale,
la comunione,
il condominio
negli
edifici, l'associazione
ecc.
-
Fatti
Specie
Una
fattispecie
(dal
latino
facti
species,
'apparenza di fatto', nel senso di fatto immaginato, situazione-tipo
ipotizzata), in diritto,
è situazione particolare disciplinata da una norma
giuridica,
o parte di essa, nella quale sono descritte le condizioni il cui
avverarsi rende la norma stessa applicabile.
-
Atto
GiuridicoIn
diritto
l'atto
giuridico è
un fatto
giuridico
consistente
in un comportamento
umano
rilevante per l'ordinamento
giuridico
in
quanto volontario. Per gli atti giuridici, a differenza dei meri
fatti giuridici, è quindi rilevante l'imputazione
a
un soggetto
di diritto,
che può essere la persona
fisica
che
ha voluto il loro accadimento o la persona
giuridica
per
la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo;
essi presuppongono la volontarietà
che,
a sua volta, implica la consapevolezza
da
parte di chi ha agito, ossia la sua capacità di comprendere e,
quindi, liberamente volere. Al pari degli altri fatti giuridici, gli
atti costituiscono le fattispecie
delle
norme.
Sono
esempi di atto giuridico: la promessa, il testamento,
la sentenza,
il contratto,
l'atto
amministrativo.
Sono altresì atti la legge,
il regolamento
e,
in generale, tutti gli atti che sono fonti
del diritto
in
quanto il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione
di norme giuridiche generali
e
astratte
(atti
normativi).
-
Fatto
GiuridicoNell'ambito
del diritto,
con il termine fatto
giuridico si
indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie
di
una norma.
Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di
un effetto
giuridico,
ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto
giuridico.
Il
fatto giuridico si distingue dal fatto
naturalistico perché
questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre
quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del
diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di
una norma, esso diventa giuridicamente
rilevante in
seno all'ordinamento
giuridico
ed
è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti
giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il
contrario.
Vi
è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere
qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza
rende problematica una trattazione unitaria dell'argomento; d'altra
parte, inteso in quest' ampia accezione il concetto di fatto
giuridico, è indubitabile che non esistono effetti giuridici che non
siano ricollegati ad un fatto. A titolo di esempio, si può dire che
fatti giuridici sono tanto il decorso del tempo
quanto
un negozio
giuridico.
Se
è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili ad un
fatto giuridico non si può però dire che il fatto giuridico sia
causa dell'effetto: causa dell'effetto giuridico è sempre e solo la
norma, il fatto è solo una condizione perché si produca.
-
LegislatoreTermine
con il quale si personifica la fonte di produzione delle leggi. Nello
Stato cd. assoluto,
la figura del (—) coincideva con il Sovrano o il suo apparato di
governo; nello Stato
di diritto [Stato
-
vedi
tabella],
invece, esso si identifica, generalmente, con l'organo legislativo
per eccellenza, il Parlamento.
-
Stato (d.
cost.)
Lo
(—) è una comunità di individui [Popolo],
stanziata su un determinato territorio
e
organizzata secondo unordinamento
giuridico
indipendente
ed effettivo.
Lo
(—) è, quindi, un ordinamento:
— politico,
vale a dire diretto a fini
generali,
in quanto è portatore dei fini dell'intera comunità sociale, anche
se in un determinato contesto storico esso perseguirà alcune
finalità piuttosto che altre;
— giuridico,
in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei
consociati e degli stessi pubblici poteri ne costituisce elemento
essenziale e
indefettibile;
— originario,
in quanto trova in se
stesso il
fondamento della sua validità e della sua legittimazione, non
derivando dalla volontà di un ordinamento superiore;
— indipendente,
in quanto non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa
condizionare l'attività e si pone in posizione di parità
con gli altri ordinamenti dello stesso tipo;
—
sovrano,
in quanto detiene la suprema
potestà
d'imperio,
che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro
che ad esso appartengono [Sovranità].
Il
termine (—) non sempre è adoperato con lo stesso significato: di
solito esso indica la comunità statale nel suo
complesso, talvolta designa gli organi di governo, talaltra
l'apparato amministrativo.
Popolo
(d. cost.)
Il
(—) è l'insieme degli individui conviventi in un
determinato territorio, sotto la potestà di un proprio
governo, retti ed organizzati da un ordinamento giuridico
originario.
La
concreta individuazione del (—) va effettuata in base ai singoli
ordinamenti giuridici statali.
I
criteri che possono essere seguiti sono:
— criterio
di sudditanza,
che indica la sottoposizione
dell'individuo
all'ordinamento giuridico dello Stato;
— criterio
della
cittadinanza,
che implica un rapporto stabile fra Stato e individuo.
Il
co. 2 dell'art. 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità
appartiene al (—), che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione [Sovranità
(popolare)].
I
(—), in quanto gruppi sociali non organizzati e privi di struttura
unitaria, non possono essere considerati soggetti di diritto
internazionale, ossia destinatari delle norme giuridiche
internazionali al pari degli Stati indipendenti.
Difatti,
anche se il principio di autodeterminazione
dei
popoli conferisce
un diritto ai (—) oppressi da certe categorie di Stati e di regimi
e quindi ha in un certo senso legittimato la soggettività
internazionale dei (—) stessi, occorre sempre una struttura
organizzata che sia in grado di gestire le loro relazioni
internazionali. Tuttavia è piuttosto complesso accertare quando una
data organizzazione possa effettivamente considerarsi rappresentativa
del (—); gli stessimovimenti
di liberazione nazionale
sono
infatti, sostenuti solo da un numero esiguo di Stati e incontrano
ancora molte difficoltà in merito all'ottenimento dello status
internazionale.
Sovranità
(d. cost.)
Indica
la potestà
d'imperio
originaria, suprema e incondizionata che,
insieme al popolo
e
al territorio
[Territorio
dello Stato],
rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato,
anzi il più caratteristico in quanto solo le organizzazioni di tipo
statuale sono dotate di (—).
Di
(—) dello Stato si parla in due sensi:
—
con
riferimento all'ordinamento
dello Stato [Ordinamento
(giuridico)],
(—) significa originarietà
dell'ordinamento;
—
con
riferimento alla persona
giuridica [Stato],
la (—), invece, significa potestà
di
governo assoluto.
Essa cioè connota l'indipendenza
della
persona Stato rispetto ad altri soggetti
o
persone
giuridiche,
sia di diritto interno che di diritto internazionale.
Sanzione
(t. gen.)
È
sinonimo di pena, castigo.
Per
assicurare l'osservanza delle norme giuridiche, il legislatore ha
predisposto: sanzioni punitive consistenti nella comminazione
di un castigo a seguito dell'inosservanza di norme giuridiche, al
fine di scoraggiare i soggetti dall'inosservanza delle stesse; (—)
premiali che mirano a incentivare l'obbedienza alla legge.
Giudice
(d. cost.; d. proc.)
Il
termine (—) ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che
esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di
quest'organo.
La
giurisdizione è la potestà di applicare il diritto
oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso
concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà,
ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo
all'esito della controversia.
Potere
(—)
amministrativo (d. amm.)
È
una situazione giuridica soggettiva attiva che si concreta nella
possibilità, per la P.A., di produrre delle modificazioni nella
sfera giuridica altrui, unilateralmente, con o senza l'assenso dei
soggetti interessati.
Persona
(d. civ.)
(—)
fisica
È
(—) per l'ordinamento giuridico qualsiasi essere umano nato vivo,
anche se non vitale ossia inidoneo a restare in vita.
(—)
giuridica
Il
nostro ordinamento attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo
inteso come persona fisica, che a particolariorganizzazioni
collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone
fisiche che le compongono e che si definiscono (—).
Per
(—) si intende, quindi, quel complesso organizzato di persone e di
beni, rivolto alla realizzazione di fini generali o individuali che
la singola persona fisica non è in grado di perseguire. La
personalità giuridica si acquista automaticamente in presenza di
determinate condizioni (società) ovvero in seguito a iscrizione nel
registro delle persone giuridiche [Riconoscimento
(delle persone giuridiche)].
Sono
(—):
— le
società
di capitali e
cooperative;
— gli
enti pubblici.
Alla
(—) fa specifico riferimento anche la legge di riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato, in coerenza con il
processo di internazionalizzazione delle attività
giuridico-economiche, assoggettandola alla legge del luogo in cui
è stato perfezionato il procedimento di costituzione o
alla legge italiana se la sede amministrativa o l'oggetto
principale dell'attività dell'ente siano in Italia.
Soggetto
(—)
attivo e soggetto passivo del reato (d. pen.)
Si
definisce soggetto attivo di un reato colui che pone in essere
una condotta conforme a una fattispecie astratta di reato. Può
trattarsi esclusivamente di una persona, a prescindere, da età,
sesso, razza etc. Mentre è da escludersi qualunque responsabilità
penale a carico di animali (di eventuali condotte lesive rispondono,
sussistendone le condizioni, i proprietari) o persone giuridiche
(sulla base del brocardo latino societas delinquere non potest,
pur se, in tal caso vi sono soggetti che rivestono particolari ruoli
nell'ambito delle società, pienamente responsabili per talune
specifiche fattispecie). Sulla base del soggetto attivo i reati
possono distinguersi in comuni e propri, secondo che siano
realizzabili da qualunque soggetto attivo o solo da coloro che
rivestano particolari qualifiche. È invece soggetto passivodel
reato il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma
incriminatrice. Di regola coincide con il danneggiato dal reato, qual
è chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato, ed
è dunque legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale,
ma non sempre ciò accade: es., nell'omicidio, dove la vittima è il
soggetto passivo, mentre i familiari sono i danneggiati.
Si
segnala che con il D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta
nell'ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, per alcuni specifici reati commessi dai
loro organi o sottoposti. Si tratta di una nuova forma di
responsabilità che una certa dottrina non ha mancato di definire di
tipo panpenalistico. È una responsabilità agganciata alla
commissione di un fatto di reato, viene accertata nel procedimento
penale, non dipende dalla punibilità dell'autore materiale del fatto
ed è, per tal ragione, diversa dall'obbligo di garanzia, quale forma
di responsabilità di tipo civile e sussidiario già prevista
dall'art. 197 c.p.
(—)
di diritto (teoria gen.)
Con
tale termine si fa riferimento a tutti i centri di imputazione
giuridica, cioè a tutti gli organismi che hanno la capacitàdi
essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
Si
distingue tra (—):
— attivo,
che è colui a cui l'ordinamento attribuisce posizioni giuridiche di
vantaggio (diritti, potestà);
— passivo,
che è il titolare di una posizione giuridica passiva (dovere,
soggezione).
Nel
nostro ordinamento, soggetti sono:
Cittadinanza
(d. internaz.)
È
la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato
Stato; più propriamente è l'insieme dei diritti e dei doveri che
l'ordinamento riconosce al cittadino.
Status
[Stato]
Termine indicante la osizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.
In particolare, si distinse tra:
— (—) libertàtis, designante la condizione dell’uomo libero;
— (—) civitàtis, designante la posizione del soggetto dotato della cittadinanza romana;
— (—) familiæ, indicante lo stato di membro della famiglia.
Lo (—), nelle sue varie tipologie, veniva meno per morte o càpitis deminùtio [vedi].
Nel diritto romano, il possesso simultaneo dei tre status suindicati costituiva condizione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica [vedi capacità]: difatti, per l’acquisizione di detta capacità occorreva non solo che l’individuo fosse nato vivo, ma anche che fosse libero, cittadino romano e pater familias.
Termine indicante la osizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.
In particolare, si distinse tra:
— (—) libertàtis, designante la condizione dell’uomo libero;
— (—) civitàtis, designante la posizione del soggetto dotato della cittadinanza romana;
— (—) familiæ, indicante lo stato di membro della famiglia.
Lo (—), nelle sue varie tipologie, veniva meno per morte o càpitis deminùtio [vedi].
Nel diritto romano, il possesso simultaneo dei tre status suindicati costituiva condizione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica [vedi capacità]: difatti, per l’acquisizione di detta capacità occorreva non solo che l’individuo fosse nato vivo, ma anche che fosse libero, cittadino romano e pater familias.
Status
(teoria gen.)
È
la posizione complessiva di un soggetto nell'ambito della
collettività o in un corpo sociale minore, caratterizzata da una
particolare sfera di capacità, diritti, doveri etc. Si parla così
di (—) di cittadino o di straniero, riguardo allo stato di
cittadinanza; di figlio naturale o legittimo, di celibe, vedovo, o
coniugato, con riguardo allo stato di famiglia etc. Gli (—), non
rappresentano, quindi, delle posizioni soggettive, ma le implicano.
Lo
(—) di padre di famiglia comporta determinati doveri verso i
figli (istruzione, educazione, mantenimento) e particolaridiritti
(es.: il diritto agli assegni familiari in aggiunta alla paga
base etc.).
Lo
(—) di cittadino comporta, invece, latitolaritàdei diritti
politici (voto, elettorato passivo, diritto di petizione), e dei
doveri pubblici (obbligo di partecipare alla spesa pubblica,
pagando le tasse; obbligo di prestare il servizio militare etc.).
All'interno
di tali (—) giuridici soggettivi troviamo appunto le singole
situazioni giuridiche soggettive con carattere eminentemente
statico.
Società
(d.
comm.)
Forma
di esercizio collettivo dell'impresa: trattasi di un'organizzazione
di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno
scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività
economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si
impegnano a prestare con il contratto con il quale costituiscono la
(—). Tale forma di collaborazione è caratterizzata dal fatto che
tutti gli associati partecipano al rischio
di gestione dell'impresa.
Il
codice disciplina diversi tipi di società, che possono classificarsi
in due grandi gruppi:
—
(—)
di
persone.
In questo tipo di (—) l'elemento personale prevale rispetto a
quello patrimoniale. Alle (—) di persone non è riconosciuta la
personalità giuridica, ma una mera soggettività;
esse sono dotate di una autonomia
patrimoniale imperfetta,
e quindi il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori
sociali. Sono (—) di persone: la (—) semplice,
quella in nome
collettivo e
quella in accomandita
semplice;
Codice
(teoria gen.)
È
una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica
al fine di disciplinare organicamente una determinata materia
(penale, processuale penale, civile, processuale civile, della
navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare
di guerra).
Cìvitas
[lett.
“cittadinanza”]
Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:
Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:
Decreto
Legge
Un
decreto-legge[1][2]
(pl.
Decreti-legge
e
abbreviato in d.l.),
anche scritto decreto
legge),[3][4][5]
nell'ordinamento
giuridico
italiano,
è un atto
normativo
di
carattere provvisorio avente
forza di legge,
adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo,
ai sensi dell'art.
77
della
Costituzione
della Repubblica Italiana.
Atto
Avente Forza di Legge
Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonte del diritto. Tali atti sono solitamente denominati decreti od ordinanze.
Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonte del diritto. Tali atti sono solitamente denominati decreti od ordinanze.
Atto
Normativo
In diritto un atto normativo (o legge in senso materiale) è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
In diritto un atto normativo (o legge in senso materiale) è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
Una
norma è generale
se
si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti;
è astratta
se
è applicabile a una pluralità indeterminata di casi. L'atto
normativo, in quanto suscettibile di porre norme generali e astratte,
si contrappone alprovvedimento
in
senso stretto, che dispone per uno o più casi concreti e nei
confronti di uno o più soggetti determinati. Esistono anche atti che
pongono norme generali e concrete
(ossia
non astratte) oppure norme particolari
(ossia
non generali) e astratte: quanto ai primi, si suole escluderne il
carattere normativo, che invece tende a essere riconosciuto ai
secondi.
Gli
atti normativi rientrano tra le fonti
del diritto;
attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni
pubbliche,
la normazione.
Negli attuali ordinamenti di civil
law
la
grande maggioranza delle norme giuridiche è prodotta da atti
normativi, mentre negli ordinamenti di common
law
la
maggior parte delle norme è tuttora ricavata da precedenti
giurisprudenziali,
in forza del principio dello stare
decisis,
sebbene siano andate crescendo quelle prodotte da atti normativi.
Cittadino
Tale definizione ha origine dalle antiche città stato e specialmente in Roma. Chi era cittadino di Roma, e quindi ne aveva o ne conseguiva la cittadinanza, era tutelato e si considerava protetto e intoccabile in ogni luogo dell'impero e anche nelle città straniere. Il conseguimento dello status di Cittadino romano fu considerato a lungo un privilegio e l'aspirazione ad esserlo, da parte degli abitanti delle zone sotto il dominio romano, fu anche oggetto di aspre contese tra Roma e le altre popolazioni italiche.
Tale definizione ha origine dalle antiche città stato e specialmente in Roma. Chi era cittadino di Roma, e quindi ne aveva o ne conseguiva la cittadinanza, era tutelato e si considerava protetto e intoccabile in ogni luogo dell'impero e anche nelle città straniere. Il conseguimento dello status di Cittadino romano fu considerato a lungo un privilegio e l'aspirazione ad esserlo, da parte degli abitanti delle zone sotto il dominio romano, fu anche oggetto di aspre contese tra Roma e le altre popolazioni italiche.
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In Pace ed Onore
colui che è
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