AVVERTENZE

Ogni Assunzione e Presunzione alle Mie parole e' solo Mio. Il mio unico intento e' quello di Comunicare in pace ed onore. Ogni altra interpretazione a quanto qui espresso, e' puramente personale e mai rispecchia le mie pacifiche volontà. Il linguaggio usato e' quello di senso comune, ovvero il volgare. Chiunque usa le qui presenti informazioni, lo fa' sotto la sua totale ed illimitata responsabilità. In nessuno modo e forma l'autore promuove comportamenti che possano mettere a repentaglio la pace, la sicurezza, la salute e la vita.

venerdì 31 ottobre 2014

Parole : Predatore

Giochiamo.

Pre - Datore. = Colui(Datore) che dà prima(Pre). Colui che preda, e' a sua volta predato prima. Chi vive sugli altri, in qualsiasi modo, prima o poi ne paga il prezzo.

Tutto L'Universo tende all'equilibrio, chi lo viola si mette contro di esso.

Alessandro

Parole : Gesù

Salve Fratello Caro

Altra parola, altro gioco.

Ge - su' = Genero(Creo) su'. Quando sono sopra le bassezze, distaccato dalla Menzogna,e a fianco della verità, mi ricordo di saper creare nell'Amore incondizionato.

In Pace ed Onore
colui che è

Parole : Dio

Salve Fratello Caro

Ancora qualche giochino.

D - IO = Dentro Io. E' solo dentro di me' che trovo DIO. Essendo Dio dentro Tutti, TUTTI Sono Divinità. Tutto ciò che e' vivo e' DIO.

In Pace ed Onore
colui che è

Il Lato Oscuro delle parole: virtù

Salve Fratello Caro


In Pace ed Onore
colui che è

mercoledì 29 ottobre 2014

Pensiero: Combattere

"...Se scegli di combattere, aspettati la lotta..."

Alessandro

Pensiero di un Fratello

Salve Fratello Caro

"...Siamo tutti colpevoli del peccato originale: L'aver dimenticato chi siamo..."

In Pace ed Onore
colui che è

Le Multe, imposte ed altro si pagano?

Salve Fratello Caro

E' si che si pagano, solo sei sei un CITTADINO, ed ancora giochi con con il NOME LEGALE. Ma vediamo un po' meglio la cosa.

Ora, come sappiamo tutta la pubblica amministrazione e lo stesso stato, sono società private. Essendo tali, niente contratto tra le parti, niente pagamento.

Andando avanti, e levando ogni assunzione o presunzione dalle parole, leggiamo bene:

Ammenda (d. pen.)
Si tratta di una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione [Civilmente obbligato per la pena pecuniaria].
Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro né superiore a 1.032 euro. Essa è elevabile a 2.065 euro in caso di concorso di più circostanze aggravanti (art. 66 c.p.). Inoltre, nella determinazione dell'ammontare dell'(—), il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., delle condizioni economiche del reo e può aumentarla fino al triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, in considerazione delle condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bisc.p.).


Frase magica: "Consiste nel pagamento (ma chi?) allo Stato (esiste un essere vivente chiamato stato?)


Civilmente obbligato per la pena pecuniaria (d. pen.; d. proc. pen.)
È il soggetto obbligato a pagare una somma di denaro pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, nell'ipotesi che il condannato sia insolvibile. La fattispecie sostanziale è prevista dagli artt. 196 e 197 c.p.; essa concerne le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul colpevole, sempre che si tratti di violazioni che esse siano tenute a far osservare.

Concerne, altresì, le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazione degli obblighi inerenti a tali qualità, ovvero commessi nell'interesse dell'ente.

Come è noto, il condannato economicamente insolvibile resta assoggettato a conversione di pena, ai sensi dell'art. 136 c.p., a meno che la pena pecuniaria non venga corrisposta dal (—).
Si verte in tema di una particolare forma di responsabilità civile, in cui la pretesa non è quella di risarcimento danni (come per il rapporto tra parte civile e responsabile civile ed imputato), ma di versamento di una somma equivalente, nella sua entità, alla sanzione.


La natura punitiva, sia pure civilmente, dell'obbligazione in esame comporta che essa non possa essere applicata nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Il (—) non ha interesse ad intervenire nel processo, perché, se non chiamato, non potrà mai essere assoggettato al pagamento in questione. L'interesse a citarlo nel processo fa capo al P.M. (quale organo della pretesa punitiva) ed all'imputato (per ottenere, nell'ipotesi di condanna e di propria insolvenza, il pagamento della pena pecuniaria e quindi l'esonero proprio dalla conversione della pena insoluta). I termini, iniziale e finale, della citazione sono quelli consueti dell'inizio dell'azione penale e dell'apertura del dibattimento (art. 89 c.p.p.).

Frasi Magiche: "È il soggetto obbligato (chi e'? chi lo determina??)", "Concerne, altresì, le persone giuridiche (Nessun Nome Legale, nessun gioco).

Vi rendete conto che questi danno per Assunto e Presunto l'esistenza della pubblica amministrazione e Stato? Hanno un Corpo una Mente ed una Anima??

Alcuni riferimenti QUI, QUI, QUI

In Pace ed Onore
colui che è

Da pensare...

Salve Fratello Caro

E' un caso che la maggior parte dei parlamentari italiani e' avvocato??

Qui la Camera, Qui il Senato.

In Pace ed Onore
colui che è

Da Giancarlo

Salve Fratello Caro

Da Giancarlo.

A sette mesi dal furto dell'auto il sistema dei ladri e i loro complici tace. I parassiti del sistema, buoni solo a succhiare le risorse degli altri ha scelto il silenzio e si nasconde, come coloro che sanno di avere la coscienza sporca. Oramai i vigili urbani, che da tempo hanno perso ogni scopo e ogni dignità, servono solo a battere cassa. Le uniche infrazioni che verificano sono quelle amministrative, per il resto le strade sono una giungla fuori controllo. Peggio! Pur sapendo di essere preclusi, continuano imperterriti nel loro delinquere. Questo è uno Stato di parassiti, delinquenti, mafiosi, massoni, corrotti, farabutti, profittatori, traditori, abusivi, vigliacchi, pezzenti, falliti, ecc.

In Pace ed Onore
colui che è

martedì 28 ottobre 2014

Pensieri

"..Tutto ciò che e' scritto su carta e' privilegio. I diritti si hanno dalla nascita e si esercitano..."

".. Tutto ciò che e' scritto appartiene al mondo dei morti..."

"..Il Libro dei Vivi, lo scriviamo ogni giorno, essendo, vivendo, facendo..."

Libertà

Reddito di cittadinanza?

Salve Fratello Caro

Sento tanto parlare del famoso Reddito di Cittadinanza, il quale, lo reputo totalmente Inutile, almeno per gli esseri umani. Gli schiavi del sistema, sono un'altra cosa.

Cosa ha di errato? Il Lato "A", e' buono, in assenza di lavoro, un piccolo reddito, evita tanti presunti drammi nella vita.

Il Lato "B", ci dice quello che io sento come verità: pura schiavitù e sudditanza al signorotto di turno. Chi vuole vendere la propria anima per 4 denari?


In Pace ed Onore
colui che è

Pensiero

Salve Fratello Caro


In Pace ed Onore
colui che è

lunedì 27 ottobre 2014

Cosa Otteniamo? Quello che chiediamo

Basta osservare la nostra Vita per capire che stiamo ottenendo quello che chiediamo. Quello che abbiamo e' quello che abbiamo chiesto con i Nostri pensieri, parole e sopra tutto Azioni.

Abbiamo tutto dalla nascita, anche se può sembrare strano. Fino a quando riconosciamo vere parole come: povertà  , scarsità, senza potereIL NOME LEGALE, mai potremmo ricordare di essere quelle meravigliose divinità che siamo.

Basta guardare il nostro dialogo interiore, sopra tutto quello emozionale, li c'e' il centro di tutto. Credere lascia spazio a dubbio, Sapere e' L'equilibrio, ove tutto e' possibile.

A volte ci piace giocare allo sfigato, dove tutto il mondo e' contro di noi, siamo sotto attacco, dove noi nel nostro Dramma, siamo colti da una specie di maledizione..

E' TUTTO UN GIOCO,  RILASSIAMOCI, E A TUTTO, RISPONDIAMO CON UN: Va bene!


Alessandro

Le Parole : Imposizione

Salve Fratello Caro

Altro gioco con una Parola.

Im - Posizione. = Im = In. Posizione. Chi impone e' nella posizione di "imporre", prendere,  chi e' imposto, e' nella posizione di dare..

Il primo e' in posizione di "darlo", il secondo in posizione di "prenderlo"... Il primo, esiste, perché c'e' il secondo...



In Pace ed Onore
colui che è

Sempre Attuale

Salve Fratello Caro


In Pace ed Onore
colui che è

Paura o Libertà?

Una realizzazione incredibile è che gran parte dell'umanità ha paura della libertà. Sì, sembra folle non è vero? Perché gli esseri umani avrebbero paura della libertà? Molti pensano di volerlo, ma non fanno nulla di significativo su di esso ~ perché temono la libertà. Per la maggior parte, direi che la causa il condizionamento intenso e prolungato di inganno nel credere che non possiamo fare molto per noi stessi e che abbiamo bisogno di qualcuno che ci guida - che include dirci cosa possiamo fare, e ciò che non si può. Di conseguenza, gli esseri umani temono la responsabilità, e per essere liberi, bisogna essere responsabili.

Tuttavia, gli esseri umani intrinsecamente sanno che cosa possiamo fare senza infrangere la legge naturale / universale legge che è l'unica vera legge . Sappiamo anche ciò che è disumano. La cosa divertente è che -  naturalmente, sappiamo ciò che è bene e ciò che è disumano e cosa non lo è senza  il bisogno di dirlo !!!

È interessante notare che alcuni gruppi di esseri umani (e alcuni sono disumane btw) hanno deciso che si può mettere su cappelli, distintivi, armi, abiti, costumi, parrucche e vari altri accessori ridicoli e si aspettano che il resto di noi di inchinarsi e fare la loro offerta.

Anche se quello che affermo qui è vero, ci sono molti che ancora credono che coloro che sono in posizioni di "autorità" hanno qualcosa sul resto di noi. Questo è un grande, grande, enorme, enorme, gigantesco Quindi, perché nessuno di noi credere questa menzogna? PERCHE '???? E 'chiaro che tutto il diritto artificiale è finzione.

E 'scritto su pezzi di carta e ci viene ordinato di obbedire a queste parole sulla carta. Questo è folle. Noi, come esseri umani, vivendo, esseri il cui corpo fisico è solo la vita a causa di uno spirito che abita il corpo di respirare. Nessuno spirito, non c'è vita. Un pezzo di carta non è vivere, non ha spirito. Un nome non è vivere, non ha spirito. Gli esseri umani vivono.

Le parole nei dizionari (o in qualsiasi altro luogo) non vivono, non hanno spirito. Le parole pronunciate in modo udibile non vivono, sono solo suoni, non hanno spirito. Gli esseri umani hanno spirito e vivono. "I governi" sono un'idea, non hanno lo spirito e quindi non vivono, le imprese sono finzioni morti, non hanno spirito, quindi non vivono. Ho già detto, che gli esseri umani vivono?

OK, quindi se gli esseri umani vivono e nessuna delle altre cose che ho citato sopra stanno vivendo, allora perché su questa bella terra, dovremmo lasciare che le cose non viventi a dirci cosa possiamo o non possiamo fare o essere ?????? ????????? PERCHE '?!

E la domanda più grande di tutte è Perché gli esseri umani che vivono a creare tutto questo romanzo e spingerlo sul resto di noi ??? E perché la maggior parte dell'umanità lo crede???? E 'tempo per tutta l'umanità a considerare queste domande - ORA !!!! Si consideri inoltre, il termine "imposizione" avere qualcosa a che fare con questo. Invece di limitarsi a prendere tutto senza dubbio, è il momento di mettere in discussione tutto !!! 

L'unica risposta alla domanda del perché l'umanità permette a cose non viventi per dire loro quello che possono e non possono fare ed essere, è questo: purtroppo, a causa delle bugie e della programmazione, molti credono che le leggi, i nomi, le parole, i governi e le società sono "reali" e avere "autorità" su di loro.

Sono stati condizionati a credere che essi devono seguire tutte le regole, i regolamenti, gli statuti, i codici e le leggi stabilite da queste entità fittizie che, come ho già detto - non vivono. Essi non hanno smesso di mettere in discussione nulla. Inoltre sono stati condizionati a credere che hanno bisogno di aiuto e sostegno da un'entità esterna.

Perché, essendo potenti oltre misura e avendo l'universo dietro di noi, abbiamo bisogno di aiuto e sostegno da qualcosa al di fuori di noi stessi ?? Oh sì, i programmi ci hanno detto che noi facciamo e che, in fondo, non possiamo nemmeno pulire le chiappe per noi stessi. A causa di tutto questo, molti esseri umani hanno paura di assumersi la responsabilità per se stessi.

Anche quelli che riconoscono le bugie hanno ancora dei problemi ad allontanarsi dal sistema che spinge su di essi, in realtà, si mettono le catene attraverso i benefici!! Rimuovere la programmazione prende un sacco di consapevolezza, forza e determinazione!

Quando uno fa un passo lontano da quei benefici e ninnoli, perde la ragione sociale, e quando si sa che si è potenti oltre ogni limite, inizia magiche per accadere! Aprite gli occhi e sentire nel cuore e conoscere ciò che è vero e ciò che è finzione. Sentirlo e saperlo - ciò che tutti possono vedere quando lasciamo andare i programmi limitanti - siamo davvero potenti oltre ogni limite e quando ci passo lontano dal condizionata e l'indottrinamento, allora ci troviamo nella verità e noi mostreremo come gli spiriti liberi che siamo veramente !!

Fonte: http://losethename.com/2014/10/23/fear-of-freedom/

Libertà

Nuovo Seminario Nel Molise

Eden, la Mela ed il ritorno a Casa
Nuovo seminario 16 Novembre a Termoli
 via aubry n. 5, Ristorante "pecorallegra"

Il Contributo per le spese e l’organizzazione del Seminario è di 20 euro compreso buffet vegano
RICHIESTA PRENOTAZIONE

L’ORARIO è così distribuito:

- 09,00-10,00  Registrazione
- 10,00-13,00  Conferenza
- 13,00-14,00  Pausa Pranzo
- 14,00-16,00  Conferenza

- Banche, Recupero Crediti ed Equitalia:
Cosa ci prestano? Come lavorano? Dobbiamo loro davvero cosa ci chiedono?

- Storia del Sistema:
Da dove parte fino ai nostri giorni: apprendiamo quanto e' fonda la tana del bianconiglio e come la storia e' ben diversa.

- Il Concetto di Scarsità e lo Stile di Vita:
Come piccoli cambiamenti possono permetterci di uscire sempre più dalla Matrix, e di vivere risparmiando soldi.

- Il Sistema
Tanti suggerimenti per mettere il Sistema davanti le sue Responsabilità

- Il Nome e Cognome ed i Documenti
Siamo Noi? Cosa c'e' dietro? Dobbiamo??

Assunzione e Presunzione
Come Funziona? L'ovvio gioca strani scherzi.

Il Ritorno a Casa
La Mela, l'alimentazione naturale dell'uomo, ecovillaggi.. Come poter risparmiare con piccoli cambiamenti nel nostro stile di vita

Cosa e' successo nel 1933? Le Nazioni sono davvero Nazioni? La costituzione cosa e'? Come possiamo Utilizzarla? Abbiamo tutti gli stessi Diritti? I pensieri, come ci aiutano a creare la realtà? La comunicazione e' importante? Cosa e' il valore, e chi lo ha?


Per informazioni 

Piero Email :  pierogliosca@gmail.com
Piero Telefono: + 39 3408780692

Con Amore
colui che è

ALcune Definizioni "LEGALI"

Salve Fratello Caro

- Diritto
Il termine viene adoperato per indicare due diversi concetti:
il (—) oggettivo, cioè il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività e, in questo senso, (—)è sinonimo di ordinamento giuridico; il (—) oggettivo viene usualmente distinto in (—) pubblico e in (—) privato: il primo è rivolto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati allorché essi siano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità; il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti tra soggetti in posizione di parità, e quindi sia i rapporti tra privati che quelli tra privati e P.A., nei casi in cui quest'ultima non riveste una posizione di supremazia;
il (—) soggettivo, cioè il potere di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto al soggetto dall'ordinamento giuridico [anche Diritti soggettivi].

Il diritto può essere semplicisticamente definito come il complesso delle norme di legge e consuetudini che ordinano la vita di una collettività in un determinato momento storico.


- Legge (d. cost.)
Il termine (—) designa sia la norma giuridica che la fonte di produzione della norma stessa [Fonti del diritto] e ricorre sia nei testi legislativi che nella stessa Costituzione:
come sinonimo di diritto (per indicare qualunque fonte normativa e qualunque norma giuridica positiva);
per indicare tutte le fonti del diritto, ad esempio nelle disposizioni preliminari al codice civile, intitolate appuntodisposizioni sulla legge in generale;
per indicare talune fonti specifiche del diritto, tra cui la (—) ordinaria.


- Istituto giuiridco
Il concetto di istituto giuridico, nel diritto, indica il complesso di norme che regolano una medesima fattispecie. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che ricollegano al verificarsi della fattispecie una certa disciplina. L'istituto giuridico può quindi essere definito come sintesi di fattispecie e disciplina.

Tra gli innumerevoli esempi di istituto giuridico si possono citare la famiglia, la proprietà, la successione a causa di morte, il matrimonio, la responsabilità civile, l'espropriazione per pubblica utilità, la società commerciale, la comunione, il condominio negli edifici, l'associazione ecc.


- Fatti Specie
Una fattispecie (dal latino facti species, 'apparenza di fatto', nel senso di fatto immaginato, situazione-tipo ipotizzata), in diritto, è situazione particolare disciplinata da una norma giuridica, o parte di essa, nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.
Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un istituto giuridico.


- Atto GiuridicoIn diritto l'atto giuridico è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto volontario. Per gli atti giuridici, a differenza dei meri fatti giuridici, è quindi rilevante l'imputazione a un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo; essi presuppongono la volontarietà che, a sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito, ossia la sua capacità di comprendere e, quindi, liberamente volere. Al pari degli altri fatti giuridici, gli atti costituiscono le fattispecie delle norme.
Sono esempi di atto giuridico: la promessa, il testamento, la sentenza, il contratto, l'atto amministrativo. Sono altresì atti la legge, il regolamento e, in generale, tutti gli atti che sono fonti del diritto in quanto il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di norme giuridiche generali e astratte (atti normativi).


- Fatto GiuridicoNell'ambito del diritto, con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.
Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico perché questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario.
Vi è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza rende problematica una trattazione unitaria dell'argomento; d'altra parte, inteso in quest' ampia accezione il concetto di fatto giuridico, è indubitabile che non esistono effetti giuridici che non siano ricollegati ad un fatto. A titolo di esempio, si può dire che fatti giuridici sono tanto il decorso del tempo quanto un negozio giuridico.
Se è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili ad un fatto giuridico non si può però dire che il fatto giuridico sia causa dell'effetto: causa dell'effetto giuridico è sempre e solo la norma, il fatto è solo una condizione perché si produca.


- LegislatoreTermine con il quale si personifica la fonte di produzione delle leggi. Nello Stato cd. assoluto, la figura del (—) coincideva con il Sovrano o il suo apparato di governo; nello Stato di diritto [Stato - vedi tabella], invece, esso si identifica, generalmente, con l'organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.


- Stato (d. cost.)
Lo (—) è una comunità di individui [Popolo], stanziata su un determinato territorio e organizzata secondo unordinamento giuridico indipendente ed effettivo.
Lo (—) è, quindi, un ordinamento:
politico, vale a dire diretto a fini generali, in quanto è portatore dei fini dell'intera comunità sociale, anche se in un determinato contesto storico esso perseguirà alcune finalità piuttosto che altre;
giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e degli stessi pubblici poteri ne costituisce elemento essenziale e indefettibile;
originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità e della sua legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore;
indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa condizionare l'attività e si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti dello stesso tipo;
sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d'imperio, che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro che ad esso appartengono [Sovranità].
Il termine (—) non sempre è adoperato con lo stesso significato: di solito esso indica la comunità statale nel suo complesso, talvolta designa gli organi di governo, talaltra l'apparato amministrativo.


Popolo (d. cost.)
Il (—) è l'insieme degli individui conviventi in un determinato territorio, sotto la potestà di un proprio governo, retti ed organizzati da un ordinamento giuridico originario.
La concreta individuazione del (—) va effettuata in base ai singoli ordinamenti giuridici statali.
I criteri che possono essere seguiti sono:
criterio di sudditanza, che indica la sottoposizione dell'individuo all'ordinamento giuridico dello Stato;
criterio della cittadinanza, che implica un rapporto stabile fra Stato e individuo.
Il co. 2 dell'art. 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al (—), che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione [Sovranità (popolare)].
I (—), in quanto gruppi sociali non organizzati e privi di struttura unitaria, non possono essere considerati soggetti di diritto internazionale, ossia destinatari delle norme giuridiche internazionali al pari degli Stati indipendenti.
Difatti, anche se il principio di autodeterminazione dei popoli conferisce un diritto ai (—) oppressi da certe categorie di Stati e di regimi e quindi ha in un certo senso legittimato la soggettività internazionale dei (—) stessi, occorre sempre una struttura organizzata che sia in grado di gestire le loro relazioni internazionali. Tuttavia è piuttosto complesso accertare quando una data organizzazione possa effettivamente considerarsi rappresentativa del (—); gli stessimovimenti di liberazione nazionale sono infatti, sostenuti solo da un numero esiguo di Stati e incontrano ancora molte difficoltà in merito all'ottenimento dello status internazionale.


Sovranità (d. cost.)
Indica la potestà d'imperio originaria, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio [Territorio dello Stato], rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, anzi il più caratteristico in quanto solo le organizzazioni di tipo statuale sono dotate di (—).
Di (—) dello Stato si parla in due sensi:
con riferimento all'ordinamento dello Stato [Ordinamento (giuridico)], (—) significa originarietà dell'ordinamento;
con riferimento alla persona giuridica [Stato], la (—), invece, significa potestà di governo assoluto. Essa cioè connota l'indipendenza della persona Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.


Sanzione (t. gen.)
È sinonimo di pena, castigo.
Per assicurare l'osservanza delle norme giuridiche, il legislatore ha predisposto: sanzioni punitive consistenti nella comminazione di un castigo a seguito dell'inosservanza di norme giuridiche, al fine di scoraggiare i soggetti dall'inosservanza delle stesse; (—) premiali che mirano a incentivare l'obbedienza alla legge.


Giudice (d. cost.; d. proc.)
Il termine (—) ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo.
La giurisdizione è la potestà di applicare il diritto oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia.


Potere
() amministrativo (d. amm.)
È una situazione giuridica soggettiva attiva che si concreta nella possibilità, per la P.A., di produrre delle modificazioni nella sfera giuridica altrui, unilateralmente, con o senza l'assenso dei soggetti interessati.


Persona (d. civ.)
() fisica
È (—) per l'ordinamento giuridico qualsiasi essere umano nato vivo, anche se non vitale ossia inidoneo a restare in vita.
La (—) è centro di imputazione di situazioni giuridiche, cioè è soggetto di diritto.
() giuridica
Il nostro ordinamento attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo inteso come persona fisica, che a particolariorganizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono e che si definiscono (—).
Per (—) si intende, quindi, quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto alla realizzazione di fini generali o individuali che la singola persona fisica non è in grado di perseguire. La personalità giuridica si acquista automaticamente in presenza di determinate condizioni (società) ovvero in seguito a iscrizione nel registro delle persone giuridiche [Riconoscimento (delle persone giuridiche)].
Sono (—):
le associazioni riconosciute;
le fondazioni;
i comitati riconosciuti [Comitato];
le società di capitali e cooperative;
gli enti pubblici.
Alla (—) fa specifico riferimento anche la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in coerenza con il processo di internazionalizzazione delle attività giuridico-economiche, assoggettandola alla legge del luogo in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione o alla legge italiana se la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività dell'ente siano in Italia.


Soggetto
() attivo e soggetto passivo del reato (d. pen.)
Si definisce soggetto attivo di un reato colui che pone in essere una condotta conforme a una fattispecie astratta di reato. Può trattarsi esclusivamente di una persona, a prescindere, da età, sesso, razza etc. Mentre è da escludersi qualunque responsabilità penale a carico di animali (di eventuali condotte lesive rispondono, sussistendone le condizioni, i proprietari) o persone giuridiche (sulla base del brocardo latino societas delinquere non potest, pur se, in tal caso vi sono soggetti che rivestono particolari ruoli nell'ambito delle società, pienamente responsabili per talune specifiche fattispecie). Sulla base del soggetto attivo i reati possono distinguersi in comuni e propri, secondo che siano realizzabili da qualunque soggetto attivo o solo da coloro che rivestano particolari qualifiche. È invece soggetto passivodel reato il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Di regola coincide con il danneggiato dal reato, qual è chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato, ed è dunque legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma non sempre ciò accade: es., nell'omicidio, dove la vittima è il soggetto passivo, mentre i familiari sono i danneggiati.
Si segnala che con il D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta nell'ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per alcuni specifici reati commessi dai loro organi o sottoposti. Si tratta di una nuova forma di responsabilità che una certa dottrina non ha mancato di definire di tipo panpenalistico. È una responsabilità agganciata alla commissione di un fatto di reato, viene accertata nel procedimento penale, non dipende dalla punibilità dell'autore materiale del fatto ed è, per tal ragione, diversa dall'obbligo di garanzia, quale forma di responsabilità di tipo civile e sussidiario già prevista dall'art. 197 c.p.
() di diritto (teoria gen.)
Con tale termine si fa riferimento a tutti i centri di imputazione giuridica, cioè a tutti gli organismi che hanno la capacitàdi essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
Si distingue tra (—):
attivo, che è colui a cui l'ordinamento attribuisce posizioni giuridiche di vantaggio (diritti, potestà);
passivo, che è il titolare di una posizione giuridica passiva (dovere, soggezione).
Nel nostro ordinamento, soggetti sono:
gli enti di fatto [Associazione].


Cittadinanza (d. internaz.)
È la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato; più propriamente è l'insieme dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce al cittadino.


Status [Stato]
Termine indicante la osizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.
In particolare, si distinse tra:
(—) libertàtis, designante la condizione dell’uomo libero;
(—) civitàtis, designante la posizione del soggetto dotato della cittadinanza romana;
(—) familiæ, indicante lo stato di membro della famiglia.
Lo (—), nelle sue varie tipologie, veniva meno per morte o càpitis deminùtio [vedi].
Nel diritto romano, il possesso simultaneo dei tre status suindicati costituiva condizione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica [vedi capacità]: difatti, per l’acquisizione di detta capacità occorreva non solo che l’individuo fosse nato vivo, ma anche che fosse libero, cittadino romano e pater familias.



Status (teoria gen.)
È la posizione complessiva di un soggetto nell'ambito della collettività o in un corpo sociale minore, caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri etc. Si parla così di (—) di cittadino o di straniero, riguardo allo stato di cittadinanza; di figlio naturale o legittimo, di celibe, vedovo, o coniugato, con riguardo allo stato di famiglia etc. Gli (—), non rappresentano, quindi, delle posizioni soggettive, ma le implicano.
Lo (—) di padre di famiglia comporta determinati doveri verso i figli (istruzione, educazione, mantenimento) e particolaridiritti (es.: il diritto agli assegni familiari in aggiunta alla paga base etc.).
Lo (—) di cittadino comporta, invece, latitolaritàdei diritti politici (voto, elettorato passivo, diritto di petizione), e dei doveri pubblici (obbligo di partecipare alla spesa pubblica, pagando le tasse; obbligo di prestare il servizio militare etc.).
All'interno di tali (—) giuridici soggettivi troviamo appunto le singole situazioni giuridiche soggettive con carattere eminentemente statico.


Società (d. comm.)
Forma di esercizio collettivo dell'impresa: trattasi di un'organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare con il contratto con il quale costituiscono la (—). Tale forma di collaborazione è caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell'impresa.
Il codice disciplina diversi tipi di società, che possono classificarsi in due grandi gruppi:
(—) di persone. In questo tipo di (—) l'elemento personale prevale rispetto a quello patrimoniale. Alle (—) di persone non è riconosciuta la personalità giuridica, ma una mera soggettività; esse sono dotate di una autonomia patrimoniale imperfetta, e quindi il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori sociali. Sono (—) di persone: la (—) semplice, quella in nome collettivo e quella in accomandita semplice;


Codice (teoria gen.)
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare organicamente una determinata materia (penale, processuale penale, civile, processuale civile, della navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare di guerra).


Cìvitas [lett. “cittadinanza”]
Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo
stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:


Decreto Legge
Un decreto-legge[1][2] (pl. Decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto legge),[3][4][5] nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.


Atto Avente Forza di Legge
Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonte del diritto. Tali atti sono solitamente denominati decreti od ordinanze.


Atto Normativo
In
diritto un atto normativo (o legge in senso materiale) è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
Una norma è generale se si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; è astratta se è applicabile a una pluralità indeterminata di casi. L'atto normativo, in quanto suscettibile di porre norme generali e astratte, si contrappone alprovvedimento in senso stretto, che dispone per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati. Esistono anche atti che pongono norme generali e concrete (ossia non astratte) oppure norme particolari (ossia non generali) e astratte: quanto ai primi, si suole escluderne il carattere normativo, che invece tende a essere riconosciuto ai secondi.
Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione. Negli attuali ordinamenti di civil law la grande maggioranza delle norme giuridiche è prodotta da atti normativi, mentre negli ordinamenti di common law la maggior parte delle norme è tuttora ricavata da precedenti giurisprudenziali, in forza del principio dello stare decisis, sebbene siano andate crescendo quelle prodotte da atti normativi.



Cittadino
Tale definizione ha origine dalle antiche
città stato e specialmente in Roma. Chi era cittadino di Roma, e quindi ne aveva o ne conseguiva la cittadinanza, era tutelato e si considerava protetto e intoccabile in ogni luogo dell'impero e anche nelle città straniere. Il conseguimento dello status di Cittadino romano fu considerato a lungo un privilegio e l'aspirazione ad esserlo, da parte degli abitanti delle zone sotto il dominio romano, fu anche oggetto di aspre contese tra Roma e le altre popolazioni italiche

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In Pace ed Onore
colui che è