Già La Frase Dice Tutto: Presunto Innocente? Magari sarebbe meglio dire: Innocente fino a prova contraria
La presunzione d'innocenza è un principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva ovvero sino all'esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione.
L'onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal pubblico ministero. Non è quindi l'imputato a dover dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa, almeno in linea di principio.
Nel diritto penale, l'imputato è innocente fino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato. Questo principio non è, almeno nell'ordinamento italiano, una mera ripresa dell'affirmanti incumbit probatio ("la prova spetta a chi afferma"), in quanto viene tenuto conto anche del tipo di affermazione: se si tratta di un'accusa, è valido il principio latino suddetto, mentre se si tratta di un'affermazione di innocenza (anche di libera iniziativa), si presume vera fino a prova contraria, in virtù del dovere di solidarietà sociale e della funzione della Repubblica di riconoscere i diritti oggettivi di ciascuno (Cost. art.2), e anche qualora venga provata la falsità, si presume la buona fede per gli stessi principi costituzionali.
La presunzione d'innocenza non è sancita nella Costituzione Italiana, nonostante alcuni autori la rinvengano nell'articolo 27, comma 2, laddove afferma che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». In realtà questa norma non inquadra una presunzione di innocenza o di non colpevolezza, ma un divieto di presunzione di colpevolezza.
Vari sono stati i tentativi di ridurre l'operatività del principio (soprattutto quando furono introdotti termini massimi di custodia cautelare anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado), ad esempio con alcune norme volte ad attribuire provvisoria esecutività alla sentenza di primo o di secondo grado. La spiegazione è stata di recente offerta dal senatore Gerardo D'Ambrosio: "I nostri Costituenti infatti, ancorarono la presunzione di non colpevolezza al passaggio in giudicato della sentenza, praticamente al terzo grado di giudizio, perché l’allora vigente codice Rocco del 1930 prevedeva un processo squisitamente inquisitorio in cui, come si è spiegato all’inizio, l’esercizio del diritto di difesa era molto limitato, e non solo nella fase dell’istruttoria, ed era molto difficile, essendo la prova stata raccolta nel segreto dell’istruttoria, togliere il processo dai binari in cui era stato incardinato.
La stessa struttura del processo inquisitorio e la sua forma scritta, del resto, avevano suggerito al legislatore di introdurre nel 1951 le Corti d’Assise d’Appello. Ma, a parte le sopraddette considerazioni, credo che a nessuno appaia ormai razionale che un imputato, raggiunto da prove schiaccianti, avendo magari reso anche piena confessione dinanzi al Giudice, senza che il difensore nulla abbia obbiettato, possa ancora beneficiare della presunzione di non colpevolezza sino all’esito del giudizio di cassazione"[1].
Conseguenze della presunzione d'innocenza sono i principi affermati, oltre che nella Costituzione, nella legge sul giusto processo che in sintesi ribadisce
- la parità fra accusa e difesa[2]
- il diritto della difesa a controinterrogare i testimoni
- il diritto del cittadino di disporre di strumenti effettivi che mettano i suoi difensori in condizione di provare le sue effettive responsabilità.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
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In Pace ed Onore
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