Il diritto – nella figura del legislatore o del giudice - finge che un determinato fatto sia vero o avvenuto: nonostante non vi siano prove certe e inconfutabili circa la sua effettiva verificazione o, addirittura, sebbene sussistano elementi chiari e inequivocabili che quel fatto non si è verificato (o è avvenuto diversamente).
La realtà concreta è modificata e corretta, in quanto si finge che, al posto del fatto realmente accaduto, se ne sia verificato un altro, che possa essere ricondotto ad una determinata fattispecie, sotto la quale il fatto reale non poteva essere sussunto.
Il diritto – sempre inteso nella duplice accezione di organo legislativo e organo giudiziario - predispone finzioni giuridiche in situazioni eterogenee.
Alcune volte, la legge considera vero un fatto nell’impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto: si pensi al caso della commorienza di cui all’art.4 c.c..
Altre volte, l’ordinamento considera avvenuto un fatto, nonostante sia accertata una realtà contraria: si pensi, ad esempio, all’avveramento della condizione di cui all’art.1359 c.c.; in questo è palese la prevalenza della finzione sulla realtà, ben espressa dal brocardo latino “fictio iuris idem operatur, quod veritas”.
In ogni caso si tratta di <<cosciente deformazione di una realtà concreta cui si riconnette una conseguenza giuridica propria di una differente fattispecie>
FONTE :http://www.diritto.it/docs/33464-le-finzioni-giuridiche
La finzione giuridica in una discussione al senato. Si parla di "Azienda autonoma"... sempre finzione è. ..Alle righe 5e e 6 del doc. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/50918.pdf
In Pace ed Onore
colui che è
Grazie condivido, buon pomeriggio Namaste
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