AVVERTENZE

Ogni Assunzione e Presunzione alle Mie parole e' solo Mio. Il mio unico intento e' quello di Comunicare in pace ed onore. Ogni altra interpretazione a quanto qui espresso, e' puramente personale e mai rispecchia le mie pacifiche volontà. Il linguaggio usato e' quello di senso comune, ovvero il volgare. Chiunque usa le qui presenti informazioni, lo fa' sotto la sua totale ed illimitata responsabilità. In nessuno modo e forma l'autore promuove comportamenti che possano mettere a repentaglio la pace, la sicurezza, la salute e la vita.

venerdì 31 gennaio 2014

Art 114 Costituzione

Ave Fratello Caro

Art. 114 [20]

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 


Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.


Leggiamo Bene? Lo Stato fa' parte della Repubblica? 2 soggetti giuridici differenti? Per caso ha a che fare con la REPUBLIC OF ITALY società, e la ITALY REPUBLIC, che dovrebbe esser il soggetto giuridico pubblico?

Con Amore
colui che è

Nessun commento:

Posta un commento