Ciao Fratello Caro
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AL NAC DAY DI LATINA! SABATO 3 AGOSTO ORE 10-13 PRESSO SS156 MONTI LEPINI KM 51,260 (PALAZZO DOVE SI TROVA EQUITALIA!!!), PIANO 3.
Per L'evento, Chiediamo solamente un piccolo contributo di 5€ cada uno per coprire le spese sostenute.
L'offerta è SIMBOLICA, ma di grande VALORE perché testimonia il TUO interesse per una PRESA DI COSCIENZA.
Aggiungendo solo 3€ cada uno possiamo organizzare anche un piccolo buffet che ti lascia senza parole!
Totale 8€ ciascuno.
CHIEDIAMO di dare conferma (tramite messaggistica privata così posso lasciarti anche il mio numero di cellulare) entro e non oltre VENERDI' MATTINA, questo per avere il tempo di fare la spesa e organizzare l'evento.
Per chi ha dei Beni che sono per nulla usati, portateli che Facciamo Scambio! Una Iniziativa simpatica, per riportare alla Luce il Baratto!
Telefono 392.75.13,072
E-mail sandro.digaia@gmail.com
In più alcune Sorprese, studiate per TE!
Con Amore
Sandro di Gaia
Abbiamo l'opportunità di scrivere la più bella storia mai raccontata: la nostra: vogliamo farlo noi, o lasciarlo fare agli altri? A noi la scelta. A noi la scelta....
AVVERTENZE
Ogni Assunzione e Presunzione alle Mie parole e' solo Mio. Il mio unico intento e' quello di Comunicare in pace ed onore. Ogni altra interpretazione a quanto qui espresso, e' puramente personale e mai rispecchia le mie pacifiche volontà. Il linguaggio usato e' quello di senso comune, ovvero il volgare. Chiunque usa le qui presenti informazioni, lo fa' sotto la sua totale ed illimitata responsabilità. In nessuno modo e forma l'autore promuove comportamenti che possano mettere a repentaglio la pace, la sicurezza, la salute e la vita.
martedì 30 luglio 2013
N.A.C Day a Latina.
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Sulla Stesura Dichiarazione di Sovranità
Ciao Fratello Caro
Devo constatare che pochi hanno compreso cosa sia la Dichiarazione di Sovranità. Ho visto persone cercare firme, più che testimoni.
Mi arrivano Dichiarazioni da Controllare!!!! Vi rendete conto che la Dichiarazione e' un Atto Sovrano? Che facciamo torniamo indietro: Papa' sto' facendo bene?? E la Responsabilità?
Nemmeno prendersela per scrivere la propria Dichiarazione? Io mi chiamo fuori. Evitate di chiedermi di controllarle: Sono le Vostre.
Se questo e' il modo di Sentire la Sovranità, lasciate perdere: studiate ancora un po' e Meditateci su'. La Dichiarazione deve Esser scritta di proprio pugno, con il proprio sentire.
E' come dire: quale e' la Vita che voglio condurre? Quale e' la mia legge? O lo fate per scappare dalle Vostre responsabilità, o perché siete alla canna del gas??
Rischiate l'ennesima delusione, aggrappati ad una Stampella di altri..
Con Amore
Sandro di Gaia
Devo constatare che pochi hanno compreso cosa sia la Dichiarazione di Sovranità. Ho visto persone cercare firme, più che testimoni.
Mi arrivano Dichiarazioni da Controllare!!!! Vi rendete conto che la Dichiarazione e' un Atto Sovrano? Che facciamo torniamo indietro: Papa' sto' facendo bene?? E la Responsabilità?
Nemmeno prendersela per scrivere la propria Dichiarazione? Io mi chiamo fuori. Evitate di chiedermi di controllarle: Sono le Vostre.
Se questo e' il modo di Sentire la Sovranità, lasciate perdere: studiate ancora un po' e Meditateci su'. La Dichiarazione deve Esser scritta di proprio pugno, con il proprio sentire.
E' come dire: quale e' la Vita che voglio condurre? Quale e' la mia legge? O lo fate per scappare dalle Vostre responsabilità, o perché siete alla canna del gas??
Rischiate l'ennesima delusione, aggrappati ad una Stampella di altri..
Con Amore
Sandro di Gaia
Ho visto un Miracolo
Ciao Fratello
Nell'ultimo incontro con Santos a Roma, ho lanciato una piccola iniziativa: lo scambio di beni. Ho visto un Miracolo!
Ho donato delle cose, e portato della frutta. Cosa e' successo dopo? Ho assistito alla moltiplicazione dei pani e dei pesci: tutti hanno donato della frutta, del cibo. Chi ne era sprovvisto, lo e' andato a prendere!!
Altro che banche, miliardi e valore fittizio, li ho toccato con mano la vera natura dell'Uomo! Da parte mia continuo con queste piccoli iniziative, ed esorto a TUTTI DI FARLO!
Ai prossimi incontri, portate delle cose che avete accantonato: vestiti, scarpe, e oggetti di vita quotidiana. Date modo all'energia di circolare, evitando di bloccarla in angoli bui.
Lasciate perdere le banche, i miliardi fasulli, e i loro valori: Il vero valore e' tutto Intorno a Noi: si CHIAMA CONDIVISIONE!
Con Amore
Sandro di Gaia
Nell'ultimo incontro con Santos a Roma, ho lanciato una piccola iniziativa: lo scambio di beni. Ho visto un Miracolo!
Ho donato delle cose, e portato della frutta. Cosa e' successo dopo? Ho assistito alla moltiplicazione dei pani e dei pesci: tutti hanno donato della frutta, del cibo. Chi ne era sprovvisto, lo e' andato a prendere!!
Altro che banche, miliardi e valore fittizio, li ho toccato con mano la vera natura dell'Uomo! Da parte mia continuo con queste piccoli iniziative, ed esorto a TUTTI DI FARLO!
Ai prossimi incontri, portate delle cose che avete accantonato: vestiti, scarpe, e oggetti di vita quotidiana. Date modo all'energia di circolare, evitando di bloccarla in angoli bui.
Lasciate perdere le banche, i miliardi fasulli, e i loro valori: Il vero valore e' tutto Intorno a Noi: si CHIAMA CONDIVISIONE!
Con Amore
Sandro di Gaia
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sabato 27 luglio 2013
Le Camere, e i Palazzi Istituzionali..
Ciao Fratello Caro,
Sapete la bellezza dei palazzi istituzionale?? Molti diranno nulla, io aggiungo Tutto: Riusciamo a vedere chi veramente "Rema Contro".
Pensateci bene: si rinchiudono li dentro, incapaci di usare il Cuore, e si mettono in bella mostra!! Cavolo, si mettono in bella mostra!
Volete sapere chi e' poco Intelligente, usa "0" il cuore, prende "Ordini" come un computer senza Empatia? Guardate i palazzi istituzionali!!
Io gli dico Grazie! So' chi siete, dove siete, e dove evito di andare Sempre!! Che volete più dalla Vita?? Questi si metto pure in bella Mostra.
Fratelli, abbandonate quelle Divise, e venite a Danzare con Noi sulle Note dell'Amore: Siete Tutti i Benvenuti!!
Sapete la bellezza dei palazzi istituzionale?? Molti diranno nulla, io aggiungo Tutto: Riusciamo a vedere chi veramente "Rema Contro".
Pensateci bene: si rinchiudono li dentro, incapaci di usare il Cuore, e si mettono in bella mostra!! Cavolo, si mettono in bella mostra!
Volete sapere chi e' poco Intelligente, usa "0" il cuore, prende "Ordini" come un computer senza Empatia? Guardate i palazzi istituzionali!!
Io gli dico Grazie! So' chi siete, dove siete, e dove evito di andare Sempre!! Che volete più dalla Vita?? Questi si metto pure in bella Mostra.
Fratelli, abbandonate quelle Divise, e venite a Danzare con Noi sulle Note dell'Amore: Siete Tutti i Benvenuti!!
Con Amore
Sandro di Gaia
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venerdì 26 luglio 2013
Agenzie di recupero crediti
Ciao Fratello Caro,
Altre perle da Stef dei Cosmi:
Altre perle da Stef dei Cosmi:
Equitalia
agenzia delle entrate per conto della Repubblic of Italy presente
nel paradiso fiscale del delawere (notizia uscita e verificabile già
su molti siti) con tassazione zero con bilanci celati amministratore
oscura e non trasparente.
Come possono riscuotere i tributi a nome di una sedicente Repubblica democratica Italiana quando sono i primi a non essere trasparenti ? dove andranno tali tributi? Quanti ne verranno dati alla Repubblic of Italy?
Perché Repubblic of Italy è sempre in perdita? Recupero crediti con modalità analoghe alla ricerca del massimo profitto ed evasione, intimidazione sottile psicologica lo dico perché per necessità ho avuto la sfortuna di vederle operare dal’interno e mi ha fatto abbandonare il lavoro senza compenso dopo meno di tre mesi, nel’immediata consapevolezza delle modalità osservate.
I nostri problemi, ovvero i mancati pagamenti se li vendono a peso e giocano a chi è più bravo a recuperarli alla percentuale più alta. Quando dico a peso non è peso d’oro ma a chili di carta a cui danno un valore e li buttano sul piatto della bilancia. Un esempio: un chilo di fatture 1000 euro per la telefonia, e avanti il carro.
Come possono riscuotere i tributi a nome di una sedicente Repubblica democratica Italiana quando sono i primi a non essere trasparenti ? dove andranno tali tributi? Quanti ne verranno dati alla Repubblic of Italy?
Perché Repubblic of Italy è sempre in perdita? Recupero crediti con modalità analoghe alla ricerca del massimo profitto ed evasione, intimidazione sottile psicologica lo dico perché per necessità ho avuto la sfortuna di vederle operare dal’interno e mi ha fatto abbandonare il lavoro senza compenso dopo meno di tre mesi, nel’immediata consapevolezza delle modalità osservate.
I nostri problemi, ovvero i mancati pagamenti se li vendono a peso e giocano a chi è più bravo a recuperarli alla percentuale più alta. Quando dico a peso non è peso d’oro ma a chili di carta a cui danno un valore e li buttano sul piatto della bilancia. Un esempio: un chilo di fatture 1000 euro per la telefonia, e avanti il carro.
Con Amore
Sandro di Gaia
Sandro di Gaia
Sovranità per la pace
Ciao Fratello Caro
Perle di saggezza da Stef dei Cosmi:
Perle di saggezza da Stef dei Cosmi:
Uscendo
dal vecchio adagio “se vuoi la pace prepara la guerra” concetto
e motto appartenente al vecchio mondo e paradigma, vorrei lanciare il
nuovo detto: se vuoi la pace dichiara la tua sovranità individuale.
Presupponendo
che l’Universo è guidato dalle leggi dell’amore e del onore e
del libero arbitrio , Chiedi alle così dette “Nazioni sovrane”
il rispetto del patto di onore in nome della pace.
Se decidessero
diversamente ricorda loro il diritto del libero arbitrio di rimanere
in pace violando il tuo libero arbitrio verranno meno all’onore con
l’universo e loro sanno cosa vuol dire.
Chiedi un preavviso dei
mesi che ti sono necessari a spostarti in una altra zona di pace sul
pianeta terra e chiedi un risarcimento pesante in caso di violazione
del tuo libero arbitrio. Non avranno più scuse e non potranno
dire:”E’ IL POPOLO CHE LO CHIEDE”.
Dico
teorica e non pratica in quando nelle corti di diritto corporative
l’onore ed i diritto sono solo teorici.
Invoco
il ripristino del diritto e dell’ordine Naturale del Cosmo.
Sul
pianeta terra di fatto il diritto
canonico
è crollato con il disonore palesato nel 2000 dalla carica più alta
di diritto.
Il
Papa Polacco chiedendo scusa per i peccati della Chiesa cattolica per
i crimini perpetrati contro l’umanità inquisizione, crociate,
nativi americani ecc ,ha di fatto ammesso il disonore ed il
decadimento del suddetto diritto.
Nel 2009 il Papa Tedesco ha dovuto
chiedere scusa al mondo per la seconda volta per crimini di
pedofilia dei propri prelati, questo ha portato la caduta del secondo
ordine di
diritto : quello Marittimo.
25
Febbraio 2013 il Papa Tedesco si dimette a seguito del mandato di
arresto a suo carico per la condanna di un tribunale di 58 giurati
che lo hanno ritenuto responsabile dei crimini sopra citati .
E’ il
crollo
del diritto ecclesiastico. Il
papa nero(Gesuita il potere occulto palese) o meglio il vescovo di
Roma perché non può più ricoprire la carica di Papa in quanto i
tre regni sono decaduti e quindi non più disponibili.
Questa
la verità sottile, se così non fosse la storia smentirà le mie
parole.
Quindi
di fatto tribunali corporativi pagati da società private la
Repubblica democratica Italiana che credevamo è una Corporation
privata che amministra il bene pubblico, come può tutelare e
rappresentare gli interessi del singolo essendo amministrata e al
soldo di una corporation privata ?
E’ a dir poco in un grosso
conflitto di interessi, a cui con la consuetudine ci hanno abituati,
primi ministri presenti nelle banche , trilaterale e club di Roma
contemporaneamente. Di che diritto stiamo parlando??
Con Amore
Sandro di Gaia
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Sovranità, facciamo attenzione
Ciao Fratello caro
Purtroppo, devo notare che alcuni usano la frase Sovranità Individuale, per attirare Fratelli in seminari di dubbia utilità, almeno parlando di Sovranità.
Alcuni, ne parlano, senza Esser Sovrani, ma sopratutto senza Vivere da Sovrani. Attenti al Messaggero. Ognuno e' libero di far ciò che crede, ma che messaggio viene portato?
A che cosa e' utile parlare di un concetto "Importante" senza Esserlo? Fate Attenzione
Con Amore
Sandro di Gaia
Purtroppo, devo notare che alcuni usano la frase Sovranità Individuale, per attirare Fratelli in seminari di dubbia utilità, almeno parlando di Sovranità.
Alcuni, ne parlano, senza Esser Sovrani, ma sopratutto senza Vivere da Sovrani. Attenti al Messaggero. Ognuno e' libero di far ciò che crede, ma che messaggio viene portato?
A che cosa e' utile parlare di un concetto "Importante" senza Esserlo? Fate Attenzione
Con Amore
Sandro di Gaia
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giovedì 25 luglio 2013
Società Italia
Ciao Fratello Caro
Ancora Notizie sull'Azienda Italia. ..E' dal 1933 l’Italia è una Corporation Privata Iscritta al S.E.C. Securities and Exchange Commission di WASHINGTON D.C. 20549. REPUBLIC OF ITALY.
Quindi l’Italia è una Private Company e lo Stato Possiede il Diritto di Proprietà delle Persone, Nate sul suo Territorio.
La Costituzione Italiana dice:
“Art. 10 – L’ordinamento Giuridico Italiano si Conforma alle Norme del Diritto Internazionale Generalmente Riconosciute.”
Inoltre la Pagina di Dun & Bradstreet che è una Società Americana Leader nelle Informazioni dei Movimenti Creditizi Relativi a 220.000.000 di Aziende nel Mondo e Destinate al Marketing (B2B) Business-to-Business, dimostra che TUTTO l’Apparato Istituzionale Italiano è PRIVATO, Governo della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica Italiana, Regioni anche Autonome, Tribunali, Procure e tanti alti Enti e Società.
Fonte: http://www.mednat.org/filosofia/sovranita_individuale.html
Con Amore
Sandro di Gaia
Ancora Notizie sull'Azienda Italia. ..E' dal 1933 l’Italia è una Corporation Privata Iscritta al S.E.C. Securities and Exchange Commission di WASHINGTON D.C. 20549. REPUBLIC OF ITALY.
Quindi l’Italia è una Private Company e lo Stato Possiede il Diritto di Proprietà delle Persone, Nate sul suo Territorio.
La Costituzione Italiana dice:
“Art. 10 – L’ordinamento Giuridico Italiano si Conforma alle Norme del Diritto Internazionale Generalmente Riconosciute.”
Inoltre la Pagina di Dun & Bradstreet che è una Società Americana Leader nelle Informazioni dei Movimenti Creditizi Relativi a 220.000.000 di Aziende nel Mondo e Destinate al Marketing (B2B) Business-to-Business, dimostra che TUTTO l’Apparato Istituzionale Italiano è PRIVATO, Governo della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica Italiana, Regioni anche Autonome, Tribunali, Procure e tanti alti Enti e Società.
Fonte: http://www.mednat.org/filosofia/sovranita_individuale.html
Con Amore
Sandro di Gaia
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mercoledì 24 luglio 2013
Sovrani, Chiamata All'Azione
Ciao Fratello Caro,
Spingiamo un pochino sull'Acceleratore degli Eventi! Andiamo Tutti Noi Sovrani al Quirinale e Notifichiamo a Mano le Nostre Dichiarazioni.
Verso Settembre, tenetevi Liberi da Impegni: Destinazione Quirinale e Vaticano! Cosa ne pensate Sovrani Italici? Aspetto le vostre adesioni!
Con Amore
Sandro di Gaia
Spingiamo un pochino sull'Acceleratore degli Eventi! Andiamo Tutti Noi Sovrani al Quirinale e Notifichiamo a Mano le Nostre Dichiarazioni.
Verso Settembre, tenetevi Liberi da Impegni: Destinazione Quirinale e Vaticano! Cosa ne pensate Sovrani Italici? Aspetto le vostre adesioni!
Con Amore
Sandro di Gaia
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Le Stampelle
Ciao Fratello.
Cosa sono le stampelle nella vita? Tutta quella serie di cose che ci fa' sentir sicuri, protetti.. Ma cosa succede se queste stampelle vengono a mancare??
Nella maggior parte dei casi, si perdono sicurezze, garanzie. In altri casi, si cresce. Vedo molte aspettative su OPPT: Tutto chiuso, pignorato.. Miliardi, banche.. ma'...
E senza di OPPT? L'unica certezza della Nostra Vita, siamo Noi! Noi soli, singolarmente! OPPT, e' uno strumento, e come tale va preso. Punto.
Volete certezze? Guardate nello specchio, e Ringraziate Dio(Noi) per il bellissimo dono che ci siamo fatti! Li
C'e' il Pilastro sul quale basare la nostra VITA!
Riponiamo il Nostro Potere in Noi, ed Agiamo, Agiamo, Agiamo! Noi e solo Noi siamo la soluzione!
OPPT, le N.A.C., IL Rigetto, La Dichiarazione di Sovranità, tutto ottimo, solo come strumenti..
Con Amore
Sandro di Gaia
Cosa sono le stampelle nella vita? Tutta quella serie di cose che ci fa' sentir sicuri, protetti.. Ma cosa succede se queste stampelle vengono a mancare??
Nella maggior parte dei casi, si perdono sicurezze, garanzie. In altri casi, si cresce. Vedo molte aspettative su OPPT: Tutto chiuso, pignorato.. Miliardi, banche.. ma'...
E senza di OPPT? L'unica certezza della Nostra Vita, siamo Noi! Noi soli, singolarmente! OPPT, e' uno strumento, e come tale va preso. Punto.
Volete certezze? Guardate nello specchio, e Ringraziate Dio(Noi) per il bellissimo dono che ci siamo fatti! Li
C'e' il Pilastro sul quale basare la nostra VITA!
Riponiamo il Nostro Potere in Noi, ed Agiamo, Agiamo, Agiamo! Noi e solo Noi siamo la soluzione!
OPPT, le N.A.C., IL Rigetto, La Dichiarazione di Sovranità, tutto ottimo, solo come strumenti..
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venerdì 19 luglio 2013
Oppt?? No ancora la Costituzione Italiana 2
Ciao Fratello Caro
Ho già Espresso la mia Opinione sulla Costituzione Della Società Italiana, Registrata alla S.E.C. Detto cio', che ne dite di quest'altro Articolo??
Ho già Espresso la mia Opinione sulla Costituzione Della Società Italiana, Registrata alla S.E.C. Detto cio', che ne dite di quest'altro Articolo??
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Con Amore
Sandro di Gaia
Sandro di Gaia
giovedì 18 luglio 2013
Reclamiamo e Usiamo i Nostri Diritti
Ciao Fratello Caro,
Faccio Reclamo e Uso dei Diritti:
DIRITTO ALLA LIBERA ESISTENZA E SPIRITUALITÀ
DIRITTO ALLA VITA
DIRITTO ALLA LIBERTA'
DIRITTO ALLA SALUTE
DIRITTO A CIBO ED ACQUA SALUTARI
DIRITTO ALLA CASA
DIRITTO A LIBERO PENSIERO PAROLA AZIONE ONOREVOLI
DIRITTO ALL’AUTO PROTEZIONE E DIFESA
DIRITTO DI LIBERO ACCESSO E USO DELLE RISORSE NATURALI
DIRITTO AL LIBERO TRANSITO E VIAGGIO
DIRITTO DI AUTO EMANCIPAZIONE
DIRITTO DI SOVRANITÀ
DIRITTO DI AUTO RAPPRESENTANZA
DIRITTO A LIBERO COMMERCIO E SCAMBIO
DIRITTO A LIBERA ASSOCIAZIONE E ASSEMBLEA
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
DIRITTO ALLA LIBERA ESPRESSIONE E AUTO REALIZZAZIONE
Con Amore
Sandro di Gaia
Faccio Reclamo e Uso dei Diritti:
DIRITTO ALLA LIBERA ESISTENZA E SPIRITUALITÀ
DIRITTO ALLA VITA
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DIRITTO ALLA SALUTE
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DIRITTO A LIBERO PENSIERO PAROLA AZIONE ONOREVOLI
DIRITTO ALL’AUTO PROTEZIONE E DIFESA
DIRITTO DI LIBERO ACCESSO E USO DELLE RISORSE NATURALI
DIRITTO AL LIBERO TRANSITO E VIAGGIO
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mercoledì 17 luglio 2013
Oppt? No, La Costituzione Italiana..
Ciao Fratello Caro
Suggerisco a Tutti, di studiare la Costituzione Italiana, ci trovate dell chicche inaspettate. Per me rimane quello che e': un pezzo di Carta, privo di valore, scritto da Pochi, per sottomettere i Più.
Come può un pezzo di carta morto, Garantire, promuovere una qualsiasi cosa?? Essendo stata votata da pochi, e' un privilegio che può esser revocato...
Le Regole della Casa, LE DEVONO FARE TUTTI, Nessuno Escluso! Detto questo, qualche cosa di interessante la trovate...
Suggerisco a Tutti, di studiare la Costituzione Italiana, ci trovate dell chicche inaspettate. Per me rimane quello che e': un pezzo di Carta, privo di valore, scritto da Pochi, per sottomettere i Più.
Come può un pezzo di carta morto, Garantire, promuovere una qualsiasi cosa?? Essendo stata votata da pochi, e' un privilegio che può esser revocato...
Le Regole della Casa, LE DEVONO FARE TUTTI, Nessuno Escluso! Detto questo, qualche cosa di interessante la trovate...
Art 28:
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Studiate bene anche gli articoli 2, 10, 17, 18, 54 e 111.
Con Amore
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martedì 16 luglio 2013
Prossimo Incontro: Chiamata All' Azione!
Ciao Fratello Caro,
Stiamo preparando il prossimo incontro, ed abbiamo bisogno di te! Quali sono i Tuoi Talenti?
Mettiamoli a disposizione di tutti: Musicista, Carpentiere, Architetto, Inventore, Agiamo! Vogliamo Chi ha già realizzato, altro che video o progetti morti!
Vogliamo realizzare Energia Libera da condividere per uscire dalla Matrix. Energia per la casa e calore per scaldarla.
Faremo scambio di Oggetti usati: vestiti, libri, ed altro. Portate con voi quello che possiamo riciclare e scambiare o donare Gratis!
Cominceremo ad Eliminare L'usa e getta, mangeremo in modo Gusto, Salutare e Naturale, risparmiando tanti soldi ed Energia.
Avremo Detersivi Auto prodotti: a impatto ambientale "0" ed economici. Preparate le vostre posate, (niente plastica usa e getta!) e i Vostri Palati! Agiremo e vedremo come auto produrci il cibo!
Aspetto le vostre E-MAIL: Facciamo la Lista dei Nostri Talenti!
Per Informazioni, contattate Chiara Qui.
Con Amore
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Stiamo preparando il prossimo incontro, ed abbiamo bisogno di te! Quali sono i Tuoi Talenti?
Mettiamoli a disposizione di tutti: Musicista, Carpentiere, Architetto, Inventore, Agiamo! Vogliamo Chi ha già realizzato, altro che video o progetti morti!
Vogliamo realizzare Energia Libera da condividere per uscire dalla Matrix. Energia per la casa e calore per scaldarla.
Faremo scambio di Oggetti usati: vestiti, libri, ed altro. Portate con voi quello che possiamo riciclare e scambiare o donare Gratis!
Cominceremo ad Eliminare L'usa e getta, mangeremo in modo Gusto, Salutare e Naturale, risparmiando tanti soldi ed Energia.
Avremo Detersivi Auto prodotti: a impatto ambientale "0" ed economici. Preparate le vostre posate, (niente plastica usa e getta!) e i Vostri Palati! Agiremo e vedremo come auto produrci il cibo!
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Per Informazioni, contattate Chiara Qui.
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Santos a Roma
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Giustizia Preventiva...
Ciao Fratello Caro,
Info interessanti da Samuele!
Ciao Jervé e Sandro,
http://www.notariato.it/it/ notariato/chi-siamo/sicurezza_ giuridica.html
http://www. atlantedelleprofessioni.it/ Figure-professionali/Notaia-e- Notaio
Con Amore
Sandro di Gaia
Info interessanti da Samuele!
Ciao Jervé e Sandro,
Cerca Notaio “Giustizia Preventiva” su Google, vedrai che gli atti del Notaio hanno la forza e l’esecutività di un ordine del giudice, una volta vidimate le tre notifiche di intimazione di pagamento delle fatture inoltrate all'istituto bancario è possibile rivolgersi all'ufficiale giudiziario per procedere con il pignoramento..
In breve,
In breve,
Il notaio svolge una funzione sociale di grande rilievo in momenti essenziali della vita del cittadino. L’intervento notarile assolve, infatti, ad una finalità di giustizia preventiva, che contribuisce al contenimento del contenzioso ("Tanto più notaio, tanto meno giudice"). Compito del notaio è, quindi, dare certezze.
Per tali motivi, l’intera attività del notaio è soggetta a stringenti controlli da parte dei consigli notarili, del Ministero della Giustizia (che ogni due anni sottopone a ispezione tutti gli atti del notaio attraverso i Conservatori degli Archivi Notarili) e delle Procure della Repubblica.
La funzione di giustizia preventiva svolta dal notaio è indiscussa. I numeri parlano da soli. Il contenzioso degli atti notarili è inferiore allo 0,003 %.
Per tali motivi, l’intera attività del notaio è soggetta a stringenti controlli da parte dei consigli notarili, del Ministero della Giustizia (che ogni due anni sottopone a ispezione tutti gli atti del notaio attraverso i Conservatori degli Archivi Notarili) e delle Procure della Repubblica.
Oggi la tradizionale contrapposizione tra ordinamenti di civil law e ordinamenti di common law appare se non superata sicuramente in forte evoluzione. I due modi di concepire il diritto sembrano in marcia di riavvicinamento.
Il mondo anglosassone dopo le vicende dell'11 settembre e la crisi finanziaria fa sempre più ricorso al modello della Legge ed il mondo “latino- germanico” al modello dei contratti.
In considerazione del fatto che per i cittadini più deboli spesso andare in giudizio non è una scelta percorribile – data la durata e quindi i costi di cui si devono fare carico - è evidente che la sicurezza “a priori” garantita dall’intervento notarile protegge proprio i più deboli (mentre quella a posteriori è un lusso riservato a chi ha più mezzi).
Ecco di seguito alcuni link:In considerazione del fatto che per i cittadini più deboli spesso andare in giudizio non è una scelta percorribile – data la durata e quindi i costi di cui si devono fare carico - è evidente che la sicurezza “a priori” garantita dall’intervento notarile protegge proprio i più deboli (mentre quella a posteriori è un lusso riservato a chi ha più mezzi).
http://www.notariato.it/it/
http://www.
Con Amore
Sandro di Gaia
L'Uomo di Paglia: un ripasso.
Ciao Fratello Caro,
Con Amore
Sandro di Gaia
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lunedì 15 luglio 2013
Nuovo Evento in Arrivo
Ciao Fratello Caro
L'ultimo incontro e' stato un Successone oltre ogni limite. Ci stiamo muovendo per crearne un'altro, a fine Agosto, di portata ancora più operativa.
Probabilmente sarà una 2 giorni dove parleremo di Sovranità, Alimentazione Naturale, Società Naturale.. Free Energy, e molto ancora.
Ovviamente, daremo tanti strumenti operativi da usare e mettere subito in pratica. Ci "sporcheremo" le mani, realizzando con le nostre capacità.
Faremo un vero e proprio I-UV INCHANGE, Il vero accesso e scambio di Valore!
Per informazioni, chiedete a Chiara, Una Bomba di Donna! Rimanete sintonizzati!
Con Amore
Sandro di Gaia
L'ultimo incontro e' stato un Successone oltre ogni limite. Ci stiamo muovendo per crearne un'altro, a fine Agosto, di portata ancora più operativa.
Probabilmente sarà una 2 giorni dove parleremo di Sovranità, Alimentazione Naturale, Società Naturale.. Free Energy, e molto ancora.
Ovviamente, daremo tanti strumenti operativi da usare e mettere subito in pratica. Ci "sporcheremo" le mani, realizzando con le nostre capacità.
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Sandro di Gaia
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giovedì 4 luglio 2013
Altre Bombe da Bruno...
Ciao Fratello Caro,
Altre parole D'Oro da Bruno:
Con Amore
Sandro di Gaia
Altre parole D'Oro da Bruno:
Ciao A Voi,
Dalla chiacchierata con Voi di alcuni giorni fà, e dopo lettura dell'ultimo Tuo post Sandro, oltre alla promessa a Te Jervè che mi chiedevi cosa fare dopo NAC e NC,
Ecco la risposta in tutta la Sua Forza ed essenza: Merito ed ONORE, chi l'ha accolta e prodotta.
Decreto Ingiuntivo alle Banche che non rispondono o che tacitano il rispondere, con conseguente condanna per Loro.
Questo, ha un significato intrinseco, in quanto ogni azione intrapresa dalle stesse a vessazione o a recupero del presunto credito, giuridicamente si estingue e "DECADE"
E quel che è più interessante, che si può far valere la "Fattura della NC" (se inviata), ovvero la costituzione in danno arrecato.
Ed ancora, richiedere al Garante dei dati, la conseguente condanna. Un'apoteosi per quelli che Loro credono essere naufraghi in mare.(NOI)
Sentenza originale del Tribunale di Bari qui:
Date Fiato alle Trombe, o Voi che potete!
Grazie
Grazie Bruno, Namastè
Sandro di Gaia
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MUTUI: NULLI SE ECCEDONO TASSO SOGLIA USURARIO LEGGE 108/96.
Ciao Caro Fratello
Notizia Bomba? Eccola Qui.
Grazie Sorella Michela e Fratello Giorgio . Namastè.
Con Amore
Sandro di Gaia
Notizia Bomba? Eccola Qui.
Grazie Sorella Michela e Fratello Giorgio . Namastè.
Nullità parziale del contratto di mutuo “usurarie” Articolo 14.06.2013 (Antonio Tanza) Vice Presidente Adusbef
La questione dell’usura nel contratto di mutuo o finanziamento (ma non solo) fa parte di quelle tematiche che di tanto in tanto spuntano nel panorama giuridico a causa di mutamenti degli indirizzi giurisprudenziali e delle norme, in un rincorrersi rocambolesco di colpi di scena.
Salvare il grande malato (il sistema bancario) permettendogli di fare ancora danni alle aziende ed alle famiglie, oppure applicare la legge n. 108 del 1996? Le norme, in verità, sono sempre state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di un’infausta influenza della Banca d’Italia ha subito, nel tempo, non pochi mutamenti.
La questione ultimamente sollevata dalla S.C., nella sentenza 325/13 e dalla sentenza gemella n. 602/13, trova fondamento nell’ovvio presupposto che il tasso di mora venga computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo: l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel momento del bisogno e, dunque, è ovvio che l’interesse di mora vada computato ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.
Questa ovvietà è stata in verità obiettata da numerosissime sentenze che hanno negato al tasso di mora, alle CMS, ecc., di poter rientrare nel calcolo del tasso usurario: questo per una sorta di sudditanza psicologica dall’ente che per eccellenza ha caratterizzato la massima espressione della competenza nella politica bancaria, senza tener conto che detta entità non può sostanzialmente essere indipendente a causa della sua composizione societaria.
Infatti, la Banca d’Italia è la Spa delle banche e nel ruolo dell’usura ha giocato un ruolo marcatamente filobancario: ci sono voluti 15 anni perché la S.C. se ne accorgesse. La logica dei filobancari per escludere la rilevanza dell’interesse moratorio ai fini dell’usura era quella di considerare il tasso di mora come un interesse punitivo, legato all’inadempimento e, dunque, derivante dalla rottura dell’equilibrio sinallagmatico addebitabile ad un evento patologico legato alla sfera volontaria, o quantomeno consapevole, del cliente che non pagava la rata.
Le sentenze della Cassazione n. 325 e 602 del 2013, in verità, non rappresentano alcuna novità, ma consolidano la corrente di pensiero maturatasi nell’ultimo decennio. Il tenore letterale della norma dell’art. 644, comma 4, c.p. induce chiaramente a ritenere compresi nel tasso gli interessi corrispettivi, quelli compensativi ed anche quelli risarcitori.
Ma, come si è detto, l'interpretazione proposta non è stata subito pacifica dopo l'entrata in vigore della legge: basti pensare che la Banca d’Italia ha creato tutti i presupposti per innalzare, in favore delle banche, il tetto del tasso di soglia, escludendo (contra legem) numerose voci di costo. Ha isolato le CMS dal Teg, per poi (messa alle strette nel processo di Palmi) sostenere che, accanto all’usura sul tasso, ne esiste una differente sulle CMS. Ha negato che il tasso moratorio rientrasse nel TEG.
Con questo andamento ondeggiante ha creato l’alibi al ceto bancario che si è visto assolto in tutti i processi perché si è operato senza alcun dolo. Dubbi interpretativi sono, ovviamente, sorti a seguito dell'emanazione delle prime istruzioni, del 30 settembre 1996, che la Banca d'Italia ha indirizzato agli operatori economici del settore per la rilevazione dei tassi trimestrali (la prima rilevazione è del marzo 97, con prima applicazione dal 1° aprile 1997).
La Banca d'Italia ha indicato, sempre in palese violazione del testo di cui all’art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996, agli intermediari finanziari di escludere gli interessi di mora nel calcolo dei tassi praticati, da comunicare ai fini delle rilevazioni del TEGM. L'equivocità e confusione è risultata accresciuta dalla circostanza che il decreto del MEF, relativo alla pubblicazione dei tassi d'usura, sposa (come ha sempre fatto in tutti gli anni) le decisioni contra legem della Banca d’Italia e riporta all'art. 3, comma 2: "Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia.". [....]
A partire dal marzo 2003 una disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, dei decreti del MEF ha riproposto dubbi interpretativi e incertezze sull'assoggettabilità degli interessi risarcitori al limite della legge.
Si tratta della norma che menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel III trimestre 2001, secondo la quale la maggiorazione stabilita nei contratti per i casi di ritardato pagamento sarebbe uguale — nella media — a 2,1 punti percentuali.
Tale rilevazione - che illustra le condizioni di accesso e gestione del credito nella concreta realtà economica - non può autorizzare un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge sui cardini della condotta illecita.
Su questa esclusione si è fondata un'interpretazione restrittiva della norma penale che escludeva gli interessi moratori dall'ambito di applicazione della norma penale. La sentenza della Cass. n°5286/00[1] e quella della C. Cost. n° 29/2002[2] (gli interessi dei consumatori furono difesi da Adusbef) si sono pronunciate stabilendo che il tasso soglia comprende anche gli interessi moratori. Tale interpretazione trova conforto normativo (dirimente e positivo): •nel tenore letterale della Legge 108/96 (secondo cui l'art. 644 fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari) e dell'art. 644 c.p. (secondo cui nella determinazione del tasso in concreto applicato si tiene conto di commissioni, spese e remunerazione a qualunque titolo escluse imposte e tasse); •nel contenuto dell'art. 1 del D.L.394/00 "interpretazione autentica della L.108/96 contenente disposizioni in materia di usura" convertito in L. 24/2001 che riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo".
Tale espressione deve intendersi comprensiva anche degli interessi moratori, come si desume dalla relazione governativa che accompagna il decreto che fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.
Trova altresì conforto giurisprudenziale:•nelle citate sentenze della Cass. n°5286/00 e della C. Cost. 29 del 25 febbraio 2002; •nella sentenza della Suprema Corte n° 12028 del 2010 (Gallo) in cui si afferma che la legge — art. 644 c.p. e L. 108/96 — è l’unica fonte legittimata all’individuazione e descrizione degli elementi costitutivi del reato e che la fonte normativa secondaria integra il precetto per la sola quantificazione - in senso strettamente economico - dell’entità della soglia; •nella sentenza n. 325 del 9 gennaio 2013 (Relat. Cons. Didone) testualmente i giudici di legittimità affermano che:
“Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1 comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per l’acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora. La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto - già correttamente disatteso dalla Corte di merito - secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l’acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione. La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
Ciò posto, le fonti secondarie non possono prevalere sull’interpretazione letterale della norma della legge (limite oltre il quale gli interessi sono SEMPRE usurari) ribadita dalla legge interpretativa del 2000 (DL 394/00 conv. L. 24/2001).
La norma penale rinvia ai decreti MEF perché intende ancorare il tasso soglia ad un indicatore fisiologico del mercato del credito che riproduca il più fedelmente possibile le condizioni reali di accesso al credito. Infine, sulla valenza delle fonti secondarie e, segnatamente, sul valore delle Circolari della Banca d’Italia, vale la pena di riportare le parole delle S.C. 46669/2011 ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura:
“Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[3]e dalla Corte territoriale[4], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.
” Pertanto, essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data. D’altro canto, gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non sono usurari, non possono in alcuno modo divenirlo in un momento successivo.
Ciò si evince chiaramente anche dal disposto dell’art. 1815, 2° comma, cod. civ., che commina la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari. L’indagine deve, quindi, essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriveranno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che ,pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire - in maniera sproporzionata - la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.
Va posto il problema della figura del Notaio, sotto il profilo del concorso e/o del favoreggiamento, nel processo di formazione ed in quello della consumazione del reato (sottoscrizione ed autentica delle firme) relativamente ai mutui usurari, relativamente alla fattispecie in cui lo stesso abbia formulato l’atto, sottoposto al suo vaglio professionale, tenuto anche conto che nella prassi il Notaio viene indicato dalla Banca e non scelto dal cliente.
Per completezza sul punto si segnala che con d.m. 27 maggio 2013 il Ministero della Giustizia ha approvato le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5 - 98 dell'11 gennaio 2013 e 2 - 110 del 9 maggio 2013, relative al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua professione.
ll patrimonio del Fondo è destinato al ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Al di là del profilo penalistico, civilmente ci troviamo di fronte ad una sanzione prevista della legge ex art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996 che sostituisce il testo previgente secondo il quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale", pertanto improponibile sarà la riduzione del tasso nei limiti di quello di soglia, propugnato da taluna Giurisprudenza).
Il cliente eccependo il mutuo usurario chiederà la dichiarazione di nullità parziale del negozio, ex art. 1419, comma 2, cc. che statuisce come: “ La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).” Va sottolineato come il contratto di apercredito, a differenza di quello di mutuo, è sottoposto allo ius variandi della banca (cfr. art. 118 TUb), cioè al diritto di modificare unilateralmente e durante lo svolgersi del rapporto le competenze economiche spettanti alla banca, l’unica a “tenere il conto” in detto rapporto contrattuale.
Quindi la modifica delle competenze non viene con una pattuizione originaria, ma avviene nel corso del rapporto: ecco perché un rapporto originariamente legale, può diventare in itinere usurario a causa dell’autonomo incremento delle competenze bancarie decise unilateralmente dalla banca: pertanto ad ogni comunicazione unilaterale della banca potrà verificarsi lo sforamento del tasso di soglia.
Quasi coeva alla sentenza della S.C. del 9 gennaio 2013 n. 325 è quella dell’11 gennaio 2013 n. 602, redatta dal Consigliere Dogliotti, il quale analizza l’ipotesi dei c.d. mutui usurari stipulati prima della legge 108 del 1996: “giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come - pacificamente - nel caso che ci occupa) alla L. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.
Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia
.” La stessa sentenza, conferma che il tasso di mora rientra nel calcolo del tasso utile per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario: “il CTU, sulla base della documentazione prodotta, con ragionamento immune da errori e vizi logici ha accertato che la Banca ha applicato interessi moratori superiori a quanto pattuito nonché al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, e ha effettuato i relativi conteggi, che vengono ampiamente richiamati”. Infine, la sentenza contiene la conferma dell’illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta:
“Quanto al primo motivo del ricorso principale, va precisato che la Corte di Appello esclude, nella specie, l'esistenza di anatocismo: non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento, nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un’unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito. L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale "ammortamento" comprendente capitale ed interessi.
In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi).
Il motivo è dunque fondato e va accolto”.Il tema specifico, relativamente nuovo per la S.C., era già stato affrontato in egual senso dalla Giurisprudenza di merito: Tribunale Bari, sez. Rutigliano, sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008 (edita in www.studiotanza.it) e Tribunale di Larino, Sez. Termoli, Sentenza n. 119 del 17 aprile 2012.
Salvare il grande malato (il sistema bancario) permettendogli di fare ancora danni alle aziende ed alle famiglie, oppure applicare la legge n. 108 del 1996? Le norme, in verità, sono sempre state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di un’infausta influenza della Banca d’Italia ha subito, nel tempo, non pochi mutamenti.
La questione ultimamente sollevata dalla S.C., nella sentenza 325/13 e dalla sentenza gemella n. 602/13, trova fondamento nell’ovvio presupposto che il tasso di mora venga computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo: l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel momento del bisogno e, dunque, è ovvio che l’interesse di mora vada computato ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.
Questa ovvietà è stata in verità obiettata da numerosissime sentenze che hanno negato al tasso di mora, alle CMS, ecc., di poter rientrare nel calcolo del tasso usurario: questo per una sorta di sudditanza psicologica dall’ente che per eccellenza ha caratterizzato la massima espressione della competenza nella politica bancaria, senza tener conto che detta entità non può sostanzialmente essere indipendente a causa della sua composizione societaria.
Infatti, la Banca d’Italia è la Spa delle banche e nel ruolo dell’usura ha giocato un ruolo marcatamente filobancario: ci sono voluti 15 anni perché la S.C. se ne accorgesse. La logica dei filobancari per escludere la rilevanza dell’interesse moratorio ai fini dell’usura era quella di considerare il tasso di mora come un interesse punitivo, legato all’inadempimento e, dunque, derivante dalla rottura dell’equilibrio sinallagmatico addebitabile ad un evento patologico legato alla sfera volontaria, o quantomeno consapevole, del cliente che non pagava la rata.
Le sentenze della Cassazione n. 325 e 602 del 2013, in verità, non rappresentano alcuna novità, ma consolidano la corrente di pensiero maturatasi nell’ultimo decennio. Il tenore letterale della norma dell’art. 644, comma 4, c.p. induce chiaramente a ritenere compresi nel tasso gli interessi corrispettivi, quelli compensativi ed anche quelli risarcitori.
Ma, come si è detto, l'interpretazione proposta non è stata subito pacifica dopo l'entrata in vigore della legge: basti pensare che la Banca d’Italia ha creato tutti i presupposti per innalzare, in favore delle banche, il tetto del tasso di soglia, escludendo (contra legem) numerose voci di costo. Ha isolato le CMS dal Teg, per poi (messa alle strette nel processo di Palmi) sostenere che, accanto all’usura sul tasso, ne esiste una differente sulle CMS. Ha negato che il tasso moratorio rientrasse nel TEG.
Con questo andamento ondeggiante ha creato l’alibi al ceto bancario che si è visto assolto in tutti i processi perché si è operato senza alcun dolo. Dubbi interpretativi sono, ovviamente, sorti a seguito dell'emanazione delle prime istruzioni, del 30 settembre 1996, che la Banca d'Italia ha indirizzato agli operatori economici del settore per la rilevazione dei tassi trimestrali (la prima rilevazione è del marzo 97, con prima applicazione dal 1° aprile 1997).
La Banca d'Italia ha indicato, sempre in palese violazione del testo di cui all’art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996, agli intermediari finanziari di escludere gli interessi di mora nel calcolo dei tassi praticati, da comunicare ai fini delle rilevazioni del TEGM. L'equivocità e confusione è risultata accresciuta dalla circostanza che il decreto del MEF, relativo alla pubblicazione dei tassi d'usura, sposa (come ha sempre fatto in tutti gli anni) le decisioni contra legem della Banca d’Italia e riporta all'art. 3, comma 2: "Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia.". [....]
A partire dal marzo 2003 una disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, dei decreti del MEF ha riproposto dubbi interpretativi e incertezze sull'assoggettabilità degli interessi risarcitori al limite della legge.
Si tratta della norma che menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel III trimestre 2001, secondo la quale la maggiorazione stabilita nei contratti per i casi di ritardato pagamento sarebbe uguale — nella media — a 2,1 punti percentuali.
Tale rilevazione - che illustra le condizioni di accesso e gestione del credito nella concreta realtà economica - non può autorizzare un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge sui cardini della condotta illecita.
Su questa esclusione si è fondata un'interpretazione restrittiva della norma penale che escludeva gli interessi moratori dall'ambito di applicazione della norma penale. La sentenza della Cass. n°5286/00[1] e quella della C. Cost. n° 29/2002[2] (gli interessi dei consumatori furono difesi da Adusbef) si sono pronunciate stabilendo che il tasso soglia comprende anche gli interessi moratori. Tale interpretazione trova conforto normativo (dirimente e positivo): •nel tenore letterale della Legge 108/96 (secondo cui l'art. 644 fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari) e dell'art. 644 c.p. (secondo cui nella determinazione del tasso in concreto applicato si tiene conto di commissioni, spese e remunerazione a qualunque titolo escluse imposte e tasse); •nel contenuto dell'art. 1 del D.L.394/00 "interpretazione autentica della L.108/96 contenente disposizioni in materia di usura" convertito in L. 24/2001 che riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo".
Tale espressione deve intendersi comprensiva anche degli interessi moratori, come si desume dalla relazione governativa che accompagna il decreto che fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.
Trova altresì conforto giurisprudenziale:•nelle citate sentenze della Cass. n°5286/00 e della C. Cost. 29 del 25 febbraio 2002; •nella sentenza della Suprema Corte n° 12028 del 2010 (Gallo) in cui si afferma che la legge — art. 644 c.p. e L. 108/96 — è l’unica fonte legittimata all’individuazione e descrizione degli elementi costitutivi del reato e che la fonte normativa secondaria integra il precetto per la sola quantificazione - in senso strettamente economico - dell’entità della soglia; •nella sentenza n. 325 del 9 gennaio 2013 (Relat. Cons. Didone) testualmente i giudici di legittimità affermano che:
“Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1 comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per l’acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora. La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto - già correttamente disatteso dalla Corte di merito - secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l’acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione. La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
Ciò posto, le fonti secondarie non possono prevalere sull’interpretazione letterale della norma della legge (limite oltre il quale gli interessi sono SEMPRE usurari) ribadita dalla legge interpretativa del 2000 (DL 394/00 conv. L. 24/2001).
La norma penale rinvia ai decreti MEF perché intende ancorare il tasso soglia ad un indicatore fisiologico del mercato del credito che riproduca il più fedelmente possibile le condizioni reali di accesso al credito. Infine, sulla valenza delle fonti secondarie e, segnatamente, sul valore delle Circolari della Banca d’Italia, vale la pena di riportare le parole delle S.C. 46669/2011 ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura:
“Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[3]e dalla Corte territoriale[4], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.
” Pertanto, essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data. D’altro canto, gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non sono usurari, non possono in alcuno modo divenirlo in un momento successivo.
Ciò si evince chiaramente anche dal disposto dell’art. 1815, 2° comma, cod. civ., che commina la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari. L’indagine deve, quindi, essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriveranno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che ,pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire - in maniera sproporzionata - la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.
Va posto il problema della figura del Notaio, sotto il profilo del concorso e/o del favoreggiamento, nel processo di formazione ed in quello della consumazione del reato (sottoscrizione ed autentica delle firme) relativamente ai mutui usurari, relativamente alla fattispecie in cui lo stesso abbia formulato l’atto, sottoposto al suo vaglio professionale, tenuto anche conto che nella prassi il Notaio viene indicato dalla Banca e non scelto dal cliente.
Per completezza sul punto si segnala che con d.m. 27 maggio 2013 il Ministero della Giustizia ha approvato le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5 - 98 dell'11 gennaio 2013 e 2 - 110 del 9 maggio 2013, relative al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua professione.
ll patrimonio del Fondo è destinato al ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Al di là del profilo penalistico, civilmente ci troviamo di fronte ad una sanzione prevista della legge ex art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996 che sostituisce il testo previgente secondo il quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale", pertanto improponibile sarà la riduzione del tasso nei limiti di quello di soglia, propugnato da taluna Giurisprudenza).
Il cliente eccependo il mutuo usurario chiederà la dichiarazione di nullità parziale del negozio, ex art. 1419, comma 2, cc. che statuisce come: “ La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).” Va sottolineato come il contratto di apercredito, a differenza di quello di mutuo, è sottoposto allo ius variandi della banca (cfr. art. 118 TUb), cioè al diritto di modificare unilateralmente e durante lo svolgersi del rapporto le competenze economiche spettanti alla banca, l’unica a “tenere il conto” in detto rapporto contrattuale.
Quindi la modifica delle competenze non viene con una pattuizione originaria, ma avviene nel corso del rapporto: ecco perché un rapporto originariamente legale, può diventare in itinere usurario a causa dell’autonomo incremento delle competenze bancarie decise unilateralmente dalla banca: pertanto ad ogni comunicazione unilaterale della banca potrà verificarsi lo sforamento del tasso di soglia.
Quasi coeva alla sentenza della S.C. del 9 gennaio 2013 n. 325 è quella dell’11 gennaio 2013 n. 602, redatta dal Consigliere Dogliotti, il quale analizza l’ipotesi dei c.d. mutui usurari stipulati prima della legge 108 del 1996: “giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come - pacificamente - nel caso che ci occupa) alla L. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.
Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia
.” La stessa sentenza, conferma che il tasso di mora rientra nel calcolo del tasso utile per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario: “il CTU, sulla base della documentazione prodotta, con ragionamento immune da errori e vizi logici ha accertato che la Banca ha applicato interessi moratori superiori a quanto pattuito nonché al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, e ha effettuato i relativi conteggi, che vengono ampiamente richiamati”. Infine, la sentenza contiene la conferma dell’illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta:
“Quanto al primo motivo del ricorso principale, va precisato che la Corte di Appello esclude, nella specie, l'esistenza di anatocismo: non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento, nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un’unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito. L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale "ammortamento" comprendente capitale ed interessi.
In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi).
Il motivo è dunque fondato e va accolto”.Il tema specifico, relativamente nuovo per la S.C., era già stato affrontato in egual senso dalla Giurisprudenza di merito: Tribunale Bari, sez. Rutigliano, sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008 (edita in www.studiotanza.it) e Tribunale di Larino, Sez. Termoli, Sentenza n. 119 del 17 aprile 2012.
(Altalex, 14 giugno 2013. Articolo di Antonio Tanza)
14/06/2013
Con Amore
Sandro di Gaia
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Grandi Parole da Roberta:
Ciao Fratello Caro,
Sono 20 anni che vivo così, Sovrana del mio Essere Prezioso che un tempo mi fu regalato o forse solo imprestato per un pò durante questo mio passaggio terreno.
Ed ora fornite gli strumenti per difendersi, se mai un giorno ve ne fosse necessità. Il mio stupore nel leggervi ed incontrare la Vostra Intelligenza mi arma di una gioia talmente profonda che non parole ma fatti possono solo seguire.
E' talmente fondamentale questo contributo, questo blog, VOI tutti...(questo posso scriverlo a carattere stampatello!!)
Ero vibrante come una foglia d'autunno quando ho letto la storia dei nostri nomi a carattere stampatello. Di corsa sono andata a prendere il portafoglio/documenti ed ho controllato : Caspita! E' così tanto vero, tutto maiuscolo, il mio nome è NESSUNO.
Pensate che da anni, quanto guardo nella cassetta delle lettere, se il mio nome appare tutto maiuscolo, lascio la busta li, anche per giorni, quelle buste hanno sempre avuto un'odore di autorità che non mi è mai stato gradevole.
Onoro gli impegni, quelli di fornitura. Se consumo è giusto pagare fino all'ultimo cent.(anche qui c'è da dire ma facciamola facile)
La storia dell'uomo di paglia poi...oh caspita potrei andare avanti per ore...ma se scrivo non leggo e invece mi sento vorace come un bambino a merenda....nutella per tutti!!! Ma mi fermo qui, sono ancora emozionata e devo riprendermi, sto scrivendo tutto d'un fiato.
Desidero solo che passi questo messaggio a tutti coloro che mi leggeranno, con il permesso di Sandro che gentilmente ci ospita (Grazie Sandro ;-)
E' sufficiente avere coraggio di pensare con la propria coscienza, tutti ne siamo stati forniti. Sganciate l'immagine del vostro omino di Paglia da Voi. DISIDENTIFICATEVI. Sono 30 anni che vivo così, usatemi come testimone se volete
Ho messo il naso in questo contesto da sole 8 ore e sono stupefatta nel vedere che vi sono altri Esseri Umani là fuori, che stanno parlando parole pensate, stanno affilando le antenne di Pace, preparando scudi guarniti di Rose.
Se potessi vorrei avervi ora qui intorno a me, per sorrideVi ed abbracciarVi. Ancora una volta la mia disobbedienza mi sta ripagando e ripaga anche Voi, Voi tutti che avete capito quello che Z la formica voleva mostrarci.
Ora so che non sono più sola, Vi ho trovati Fratelli. Mi siete tanto mancati. Quale gioia profonda nel sentire che il mio stesso cuore e la sua Intelligenza, vi riconosce.
Vado avanti a leggere e studiare, voglio sapere Tutto riguardo a Me Stessa e di Voi tutti, che siete Me.
Che le vostre giornate si svuotino del malumore accumulato e si colmino di Pensieri Pensati, Preziosi e Potenti.
Con Amore
Sandro di Gaia
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Ed ora fornite gli strumenti per difendersi, se mai un giorno ve ne fosse necessità. Il mio stupore nel leggervi ed incontrare la Vostra Intelligenza mi arma di una gioia talmente profonda che non parole ma fatti possono solo seguire.
E' talmente fondamentale questo contributo, questo blog, VOI tutti...(questo posso scriverlo a carattere stampatello!!)
Ero vibrante come una foglia d'autunno quando ho letto la storia dei nostri nomi a carattere stampatello. Di corsa sono andata a prendere il portafoglio/documenti ed ho controllato : Caspita! E' così tanto vero, tutto maiuscolo, il mio nome è NESSUNO.
Pensate che da anni, quanto guardo nella cassetta delle lettere, se il mio nome appare tutto maiuscolo, lascio la busta li, anche per giorni, quelle buste hanno sempre avuto un'odore di autorità che non mi è mai stato gradevole.
Onoro gli impegni, quelli di fornitura. Se consumo è giusto pagare fino all'ultimo cent.(anche qui c'è da dire ma facciamola facile)
La storia dell'uomo di paglia poi...oh caspita potrei andare avanti per ore...ma se scrivo non leggo e invece mi sento vorace come un bambino a merenda....nutella per tutti!!! Ma mi fermo qui, sono ancora emozionata e devo riprendermi, sto scrivendo tutto d'un fiato.
Desidero solo che passi questo messaggio a tutti coloro che mi leggeranno, con il permesso di Sandro che gentilmente ci ospita (Grazie Sandro ;-)
E' sufficiente avere coraggio di pensare con la propria coscienza, tutti ne siamo stati forniti. Sganciate l'immagine del vostro omino di Paglia da Voi. DISIDENTIFICATEVI. Sono 30 anni che vivo così, usatemi come testimone se volete
Ho messo il naso in questo contesto da sole 8 ore e sono stupefatta nel vedere che vi sono altri Esseri Umani là fuori, che stanno parlando parole pensate, stanno affilando le antenne di Pace, preparando scudi guarniti di Rose.
Se potessi vorrei avervi ora qui intorno a me, per sorrideVi ed abbracciarVi. Ancora una volta la mia disobbedienza mi sta ripagando e ripaga anche Voi, Voi tutti che avete capito quello che Z la formica voleva mostrarci.
Ora so che non sono più sola, Vi ho trovati Fratelli. Mi siete tanto mancati. Quale gioia profonda nel sentire che il mio stesso cuore e la sua Intelligenza, vi riconosce.
Vado avanti a leggere e studiare, voglio sapere Tutto riguardo a Me Stessa e di Voi tutti, che siete Me.
Che le vostre giornate si svuotino del malumore accumulato e si colmino di Pensieri Pensati, Preziosi e Potenti.
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Sandro di Gaia
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mercoledì 3 luglio 2013
Un saluto da Sandro di Gaia
Ciao Fratello Caro
Questo e' un Addio, più che Ciao.. Emmm confusione, e' L'inverso... :) Piccolo Scherzetto. Per un po' di giorni sarò fuori, dal 5 di Luglio, fino al 14 circa.
Un po' di riposo, e disintossicazione dal computer ci vuole. Sarò impegnato in qualche conferenza, e si, questo e' il mio riposo tipo :).
Se tutto va' come progettato, il 14 dovrei rientrare, ma come ben sappiamo, nessuno conosce il futuro. Buon Riposo anche a te Fratello Caro.
Con Amore
Sandro di Gaia
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Un po' di riposo, e disintossicazione dal computer ci vuole. Sarò impegnato in qualche conferenza, e si, questo e' il mio riposo tipo :).
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martedì 2 luglio 2013
Sovranità: ripassiamo un po' di cose..
Ciao Fratello Caro,
Ti consiglio di ascoltare questi poadcast, ne vale la pena:
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Con Amore
Sandro di Gaia
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lunedì 1 luglio 2013
Sovranità: common law, civil law ed altro.
Ciao Fratello Caro
Parlando di Sovranità, molti dibattono sul fatto sotto quale sistema giuridico ricadiamo: Common-Law o Civil-Law.
A me personalmente importa "0". Stare sotto, e' già di per se' una cessione di Sovranità. Ambedue i sistemi, sono "Cosa Loro".
Perché dichiararci "inferiori" o sudditi di qualcosa codificato da altri? C'e' la nostra firma su quei Sistemi? Sono stati creati tenendo conto di Noi?
No, ovviamente. Quindi e' Frode: Contratto Unilaterale! C'e' chi ancora strombazza: "La Costituzione Garantisce..", e frasi del Genere. Se e' quello che cercate.
Come può un Pezzo di Carta Garantire qualcosa? E' una cosa Morta. Solo gli Esseri Umani posso Auto Garantirsi qualcosa.
Ognuno e' libero, ovviamente di fare quel che meglio crede per Se', a patto che rispetta sempre la Legge!
Con Amore
Sandro di Gaia
Parlando di Sovranità, molti dibattono sul fatto sotto quale sistema giuridico ricadiamo: Common-Law o Civil-Law.
A me personalmente importa "0". Stare sotto, e' già di per se' una cessione di Sovranità. Ambedue i sistemi, sono "Cosa Loro".
Perché dichiararci "inferiori" o sudditi di qualcosa codificato da altri? C'e' la nostra firma su quei Sistemi? Sono stati creati tenendo conto di Noi?
No, ovviamente. Quindi e' Frode: Contratto Unilaterale! C'e' chi ancora strombazza: "La Costituzione Garantisce..", e frasi del Genere. Se e' quello che cercate.
Come può un Pezzo di Carta Garantire qualcosa? E' una cosa Morta. Solo gli Esseri Umani posso Auto Garantirsi qualcosa.
Ognuno e' libero, ovviamente di fare quel che meglio crede per Se', a patto che rispetta sempre la Legge!
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